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Cosa ne pensate della Gelmini?

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Messaggio Da dan Mer Dic 08, 2010 8:53 am

Cosa ne pensate della Gelmini? Gelmin11
Io faccio un licea a Roma e quindi si sentono molto tutte queste proteste e manifestazioni, secondo me non sono proprio giuste perché dovrebbero anche pensare anche che ci possono essere lati positivi e non solo tutti negativi,e magari brontolare solo sui negativi!


Ultima modifica di dan il Gio Dic 09, 2010 2:19 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da Gabriele Mer Dic 08, 2010 9:41 am

Ti dirò, io faccio un liceo a Pisa e non appena abbiamo protestato siamo subito stati minacciati dalla preside per cavolate varie, alcuni riceveranno il 5 in condotta molto probabilmente...
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Messaggio Da andre Mer Dic 08, 2010 9:43 am

Gabriele ha scritto:Ti dirò, io faccio un liceo a Pisa e non appena abbiamo protestato siamo subito stati minacciati dalla preside per cavolate varie, alcuni riceveranno il 5 in condotta molto probabilmente...
Confermo,sono in classe insieme!!
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Messaggio Da dan Mer Dic 08, 2010 9:48 am

Noi non abbiamo ancora occupato,ma lo faremo presto,vi faccio sapere come va a finire!
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Messaggio Da vale Mer Dic 08, 2010 1:04 pm

Io credo che protestare sia più che giusto..ma penso anche che molti di quelli che protestano non sanno neppure cosa prevede la riforma ma semplicemente sentendo dire "riforma Gelmini" la escludono a prescindere..Dovremmo informarci di più. Tutto qui. e quando parliamo con la ragione in bocca allora nessuno ci potrà dire di stare zitti ma se alla domanda cosa "cosa dice la riforma gelmini?" rispondiamo "Bhe in effetti non lo so..credo voglia fare dei tagli..." allora è meglio stare zitti e non protestare nemmeno.
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Messaggio Da fufy Ven Dic 10, 2010 12:17 pm

secondo me comunque non ha tutti i torti, nel senso non bisogna andarle contro solo per Berlusconi o perchè fa tagli!
Secondo me tagli dei tagli ci vorrebbero, dato che ogni scuola ha almeno una decina di professori buoni a nulla che non sanno ne insegnare ne la loro materia oppure se ne approfittano e non lasicano il posto a supplenti giovani e varamente bravi! dovremo lottare per questo e almeno su qusto punto di vista appoggiarla!
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Messaggio Da Gabriele Ven Dic 10, 2010 12:36 pm

Bè certo, su quest'ultimo punto sono totalmente d'accordo, certi professori non sanno svolgere il proprio lavoro bisognerebbe fare dei controlli anche ai professori oltre che agli studenti (Si intende gli esami Razz)
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Messaggio Da andre Ven Dic 10, 2010 12:38 pm

vero concordo pienamente, secondo me ci vorrebe un commissario esterno e un esame per valutare chi può insegnare e chi no! ma questo esame andrebbe fatto ogni anno a tutti i professori, nessuno escuso, sennò poi saremo di nuovo da punto e da capo!
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Messaggio Da Totta Ven Dic 10, 2010 1:04 pm

si anche io sono d'accordo su questo punto.. anche nella mia classe infatti ci siamo ritrovati con insegnanti vecchi e buoni a niente mentre invece un professore molto giovane e bravo era disoccupato!! almemo chi raggiunge una certa età deve essere mandato in pensione!!!
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Messaggio Da dan Ven Dic 10, 2010 2:18 pm

più ke la pensione non dovrebbero proprio lavorare se non passano un esame! anke io sono d'accordo con un esame!
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Messaggio Da simona Dom Dic 19, 2010 9:04 pm

io non penso molto bene della gelmini sinceramente... quello che mi dà da pensare è come mai dopo aver svolto il primo anno di praticantato a Brescia si sia dovuta trasferire a Reggio Calabria per fare il secondo ... mah
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Messaggio Da andre Dom Dic 19, 2010 9:08 pm

sono quelle cose che noi non possiamo sapere, se si sapessero tutte le cose sai che casini!
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Messaggio Da simona Dom Dic 19, 2010 9:15 pm

il punto è che la gente deve informarsi tramite internet e non dalle tv... se vedi il telegiornale sai solo quello che vogliono loro e non quello che realmente è successo
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Messaggio Da Gabriele Dom Dic 19, 2010 9:35 pm

La penso esattamente come Simona!

Ogni giorno che passa ti stimo sempre di più Very Happy
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Messaggio Da fefo Mar Dic 21, 2010 4:46 pm

è vero, però quali siti sono più attendibili di altri? uno dovrebbe seguire un sito come repubblica? come tg com? tutti siti che riportano a telegiornali o quotidiani!!

Scusate gente ma non ero a casa in questi gg e adesso devo riprendere tt il tempo perso qua Wink
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Messaggio Da simona Gio Dic 23, 2010 10:48 pm

assente anche io torno ora dalla malattia lol!

sinceramente io leggo 3 giornali in modo un po' più approfondito e devo dire che uno è proprio repubblica, poi il corriere della sera e l'eco di bergamo, ma faccio anche un salto sugli altri, ma di certo non seguo i tg di mediaset perché ho imparato che li le notizie sono pilotate ad arte

questo lo dico non per un mio rifiuto verso il proprietario dell'azienda, ma per via dei fatti... proprio perché seguendo internet ho la possibilità di leggere la stessa notizia più volte e vedere dei video per cui ho capito che sono faziosi

non dico che l'ordine arrivi direttamente da lui, ma credo che cmq un certo timore verso il loro capo li renda faziosi ( ricordo benissimo il servizio sui calzini del magistrato che aveva osato condannare la mondadori e quella per me è spazzatura, non cronaca)

di certo smetterò anche solo di aprire il sito di libero ora che feltri o comproprietario perché penso che lui non pubblichi notizie, ma solo bufale, trovo che sia un persona che dovrebbe smettere di scrivere considerando anche che è stato più volte sospeso dall'organo dei giiornalisti, l'ultima volta per 6 mesi a causa del caso boffo

riporto
Vittorio Feltri

ultimo aggiornamento: 26 marzo, ore 19:53

Milano, 26 mar. (Adnkronos/Ign) - Il provvedimento disciplinare nei confronti del direttore del ‘Giornale’ per gli articoli sull'ex direttore di 'Avvenire'. Sanzione anche per aver pubblicato pezzi di Renato Farina, nonostante fosse radiato dall'Ordine, assoluzione per il ‘caso Fini’: “è diritto di critica”. Lui commenta: ''Se ero prete pedofilo o conduttore di sinistra me la sarei cavata'

una persona che risponde in questo modo non ha nessuna etica

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Messaggio Da fefo Mer Gen 19, 2011 10:26 pm

il problema è che io ho fatto un po di ricerca e ho visto cosa propone la riforma Gelmini e di sbagliato non c'è niente! io sono sono ne di destra ne di sinistra, valuto solo i casi volta per volta, ma di quello che dicono a scuola, la riforma non ci incastra proprio niente!
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Messaggio Da pinna Mar Gen 25, 2011 7:45 pm

fefo ha scritto:il problema è che io ho fatto un po di ricerca e ho visto cosa propone la riforma Gelmini e di sbagliato non c'è niente! io sono sono ne di destra ne di sinistra, valuto solo i casi volta per volta, ma di quello che dicono a scuola, la riforma non ci incastra proprio niente!
BRAVISSIMO!!!!!!!! e poi gli studenti dovrebbe essere più contenti perchè noi ne ricaviamo solo cose positive!
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Messaggio Da Airone17 Mer Gen 26, 2011 11:10 am

Io ho lasciato ragioneria nel 1980, epoca in cui se non sapevi la matematica o l'italiano venivi rimandato e se continuavi, a settembre, a non saperla ti bocciavano. Io penso che il livello di istruzione dato attualmente dalla scuola lasci a desiderare e, scusate se mi permetto di dirlo, ma basta vedere l'italiano con il quale sono scritti alcuni dei post di questa discussione.
Dico solo una cosa: Gelmini santa subito !
Semplicemente perchè vuole che si esca dalla scuola istruiti e pronti ad affrontare la professione per la quale abbiamo studiato. basta con il garantire diploma o laurea a tutti facendone solo una questione di tempo.
Non tutti purtroppo si nasce portati per lo studio o per certe professioni e quindi non è giusto che tutti debbano potersi trovare nei posti di lavoro a discapito magari di altri più qualificati.
Basta con i corsi di laurea inconsistenti che servono solo a parcheggiarsi all'università per ottenere quell'attestato che dice che sei dottore, ma di che ? Chi si laurea in "scienza dell'immagine" mi dite cosa è, cosa farà ?
Molti di quelli che protestano non sanno per cosa protestano di preciso ed altri protestano perchè sanno che non studiano o non si dimostreranno all'altezza, ricominceranno a bocciare o non superare gli esami.
Tutto questo naturalmente imho. Smile
EDIT :Per i tagli il discorso è diverso e se ne potrebbe parlare tanto, se le risorse non ci sono bisogna sfrondare le cose inutili e credo che ne io ne voi siamo qualificati per decidere questo.


Ultima modifica di Airone17 il Mer Gen 26, 2011 11:32 am - modificato 2 volte.
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Messaggio Da andre Mer Gen 26, 2011 11:15 am

santo te subito!! ti do la piena ragione! la gente protesta perchè ignorante, o perchè non vuole sapere come stanno realmente le cose! IN ITALIA FACCIAMO 6000 ORE DI SCUOLA L'ANNO CONTRO LA MEDIA EUROPEA DI 4000 ORE E SAPPIAMO MENO DI TUTTI! è colpa nostra perchè siamo più stupidi di altri?? no colpa dei tanti professori che non hanno voglio di fare nulla!
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Messaggio Da Airone17 Mer Gen 26, 2011 11:42 am

Grazie dell'apprezzamento.
Vedi, penso che i professori incompetenti siano solo l'evoluzione di alunni poco diligenti della generazione passata ed è un fenomeno in crescita perchè da insegnanti incompetenti verranno alunni e futuri docenti sempre più incompetenti se non si da una buona volta un taglio a questa situazione. Mi dilungo con esperienze personali e credo che vi annoierò.
Quando ero alle medie i compiti di matematica ci venivano dati per file in modo che si cercasse di non copiare dal vicino, ebbene, io riuscivo, nel tempo stabilito a fare il mio compito più quello dell'altra fila e un esercizio aggiuntivo per il quale la professoressa si divertiva a darmi un 10 e lode. La maggioranza dei miei compagni non riusciva a terminare il suo e questi miei compagni, evidentemente non portati allo studio, ora stanno facendo i muratori, gli idraulici..........
Ora questo non avverrebbe sopratutto perchè per i genitori attuali dover raccontare nei salotti che il proprio figlio fa il manovale, sarebbe quantomeno imbarazzante.
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Messaggio Da simona Mer Gen 26, 2011 2:32 pm

io vi faccio una semplice domanda: avete letto il testo o parlate semplicemente di cose sentite in tv?
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Messaggio Da simona Mer Gen 26, 2011 2:36 pm

SENATO DELLA REPUBBLICA
1905 - XVI – Alla Camera
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 29 luglio 2010, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:
Norme in materia di organizzazione delle universita`, di personale
accademico e reclutamento, nonche´ delega al Governo per
incentivare la qualita` e l’efficienza del sistema universitario
– 2 –
privi di mezzi, che intendano iscriversi alle
libere universita` dello Stato per portare a termine
il loro percorso fomativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta` di
insegnamento e dell’autonomia delle universita`,
indica obiettivi e indirizzi strategici
per il sistema e le sue componenti e, tramite
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)
per quanto di sua competenza, ne verifica e
valuta i risultati secondo criteri di qualita`,
trasparenza e promozione del merito, anche
sulla base delle migliori esperienze diffuse
a livello internazionale, garantendo una distribuzione
delle risorse pubbliche coerente
con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita`
svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del
principio della coesione nazionale, nonche´
con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. Sono possibili accordi di programma tra
le singole universita` o aggregazioni delle
stesse e il Ministero al fine di favorire la
competitivita` delle universita` svantaggiate,
migliorandone la qualita` dei risultati, tenuto
conto degli indicatori di contesto relativi
alle condizioni di sviluppo regionale.
Art. 2.
(Organi e articolazione interna
delle universita`)
1. Le universita` statali, nel quadro del
complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a modificare i propri statuti
in materia di organi, nel rispetto dell’articolo
33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6
della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo
princı`pi di semplificazione, efficienza ed efficacia,
con l’osservanza dei seguenti vincoli
e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza
legale dell’universita` e delle funzioni
di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento
delle attivita` scientifiche e didattiche;
della responsabilita` del perseguimento delle
finalita` dell’universita` secondo criteri di qualita`
e nel rispetto dei princı`pi di efficacia, efficienza,
trasparenza e meritocrazia; della
funzione di proposta del documento di programmazione
strategica triennale di ateneo,
di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche
tenuto conto delle proposte e dei pareri
del senato accademico, nonche´ della funzione
di proposta del bilancio di previsione
annuale e triennale e del conto consuntivo;
della funzione di proposta del direttore generale
ai sensi della lettera m) del presente
comma, nonche´ di iniziativa dei procedimenti
disciplinari, secondo le modalita` previste
dall’articolo 10; di ogni altra funzione
non espressamente attribuita ad altri organi
dallo statuto;
c) determinazione delle modalita` di elezione
del rettore tra i professori ordinari in
servizio presso universita` italiane;
d) durata della carica di rettore per non
piu` di due mandati e per un massimo di otto
anni, ovvero sei anni nel caso di mandato
unico non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico
della competenza a formulare proposte e pareri
in materia di didattica e di ricerca, anche
con riferimento al documento di programmazione
strategica triennale di ateneo, di cui all’articolo
1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche´
di attivazione o soppressione di corsi e
sedi; ad approvare i regolamenti in materia
di didattica e di ricerca, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione;
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Messaggio Da simona Mer Gen 26, 2011 2:38 pm

a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo
con i dipartimenti e con le strutture di
cui al comma 2, lettera c); a proporre al
corpo elettorale con maggioranza di almeno
tre quarti dei suoi componenti una mozione
di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi
due anni dall’inizio del suo mandato;
ad esprimere parere sul bilancio di previsione
annuale e triennale e sul conto consuntivo
dell’universita`;
f) costituzione del senato accademico su
base elettiva, in un numero di membri proporzionato
alle dimensioni dell’ateneo e
non superiore a trentacinque unita`, compresi
il rettore e una rappresentanza elettiva degli
studenti; composizione per almeno due terzi
con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori
di dipartimento, eletti in modo da rispettare
le diverse aree scientifico-disciplinari dell’ateneo;
g) durata in carica del senato accademico
per un massimo di quattro anni e rinnovabilita`
del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione
delle funzioni di indirizzo strategico,
di approvazione della programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale,
nonche´ di vigilanza sulla sostenibilita`
finanziaria delle attivita`; della competenza a
deliberare l’attivazione o soppressione di
corsi e sedi; della competenza ad adottare
il regolamento di amministrazione e contabilita`,
nonche´, su proposta del rettore e previo
parere del senato accademico per gli aspetti
di sua competenza, ad approvare il bilancio
di previsione annuale e triennale, il conto
consuntivo e il documento di programmazione
strategica di cui alla lettera b) del presente
comma; del dovere di trasmettere al
Ministero e al Ministero dell’economia e
delle finanze sia il bilancio di previsione annuale
e triennale sia il conto consuntivo;
della competenza a conferire l’incarico di direttore
generale di cui alla lettera m) del presente
comma; della competenza disciplinare
relativamente ai professori e ricercatori universitari,
ai sensi dell’articolo 10; della competenza
ad approvare la proposta di chiamata
da parte del dipartimento, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione
nel numero massimo di undici
componenti, inclusi il rettore, componente
di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli
studenti; designazione o scelta degli altri
componenti secondo modalita` previste dallo
statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalita` italiane o straniere in possesso
di comprovata competenza in campo gestionale
ovvero di un’esperienza professionale
di alto livello; non appartenenza ai ruoli dell’ateneo,
a decorrere dai tre anni precedenti
alla designazione e per tutta la durata dell’incarico,
di un numero di consiglieri non inferiore
a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione
sia composto da undici membri
e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio
di amministrazione sia composto da un
numero di membri inferiore a undici; previsione
che fra i membri non appartenenti al
ruolo dell’ateneo non siano computati i rappresentanti
degli studenti iscritti all’ateneo
medesimo; previsione che il presidente del
consiglio di amministrazione sia il rettore o
uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli
dell’ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilita`
di prevedere il rinnovo non contestuale
dei diversi membri del consiglio di amministrazione
al fine di garantire un rinnovo graduale
dell’intero consiglio;
l) durata in carica del consiglio di amministrazione
per un massimo di quattro
anni; durata quadriennale del mandato fatta
eccezione per quello dei rappresentanti degli
studenti, di durata biennale; rinnovabilita` del
mandato per una sola volta;
m) sostituzione della figura del direttore
amministrativo con la figura del direttore generale,
da scegliere tra personalita` di elevata
qualificazione professionale e comprovata
esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
conferimento da parte del consiglio di
amministrazione, su proposta del rettore, dell’incarico
di direttore generale, regolato con
contratto di lavoro a tempo determinato di
diritto privato di durata non superiore a quattro
anni rinnovabile; determinazione del trattamento
economico spettante al direttore generale
in conformita` a criteri e parametri fissati
con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca, di seguito denominato
«Ministro», di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze; previsione
del collocamento in aspettativa senza
assegni per tutta la durata del contratto in
caso di conferimento dell’incarico a dipendente
pubblico;
n) attribuzione al direttore generale,
sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio
di amministrazione, della complessiva gestione
e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo
dell’ateneo, nonche´ dei compiti,
in quanto compatibili, di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; partecipazione del direttore generale,
senza diritto di voto, alle sedute del consiglio
di amministrazione;
o) composizione del collegio dei revisori
dei conti in numero di tre componenti
effettivi e due supplenti, di cui un membro
effettivo, con funzioni di presidente, scelto
tra i magistrati amministrativi e contabili e
gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno
supplente, designati dal Ministero dell’economia
e delle finanze; uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e
funzionari del Ministero stesso; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata in
carica per quattro anni; rinnovabilita` dell’incarico
per una sola volta e divieto di conferimento
dello stesso a personale dipendente
della medesima universita`; iscrizione di almeno
due componenti al Registro dei revisori
contabili;
p) composizione del nucleo di valutazione,
ai sensi della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, con soggetti di elevata qualificazione
professionale in prevalenza esterni all’ateneo;
il coordinatore puo` essere individuato
tra i professori di ruolo dell’ateneo;
q) attribuzione al nucleo di valutazione
della funzione di verifica della qualita` e dell’efficacia
dell’offerta didattica, tenuto conto
di quanto previsto dall’articolo 4 della legge
4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche
docenti-studenti, di cui al comma 2,
lettera g), del presente articolo, nonche´ della
funzione di verifica dell’attivita` di ricerca
svolta dai dipartimenti e della congruita` del
curriculum scientifico o professionale dei titolari
dei contratti di insegnamento di cui all’articolo
20, comma 1;
r) divieto per i componenti del senato
accademico e del consiglio di amministrazione
di ricoprire altre cariche accademiche,
fatta eccezione per il rettore limitatamente
al senato accademico e, per i direttori di dipartimento,
limitatamente allo stesso senato,
qualora risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi dell’universita`
salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire
alcun incarico di natura politica per la
durata del mandato e di ricoprire la carica di
rettore o far parte del consiglio di amministrazione,
del senato accademico, del nucleo
di valutazione o del collegio dei revisori dei
conti di altre universita` italiane statali, non
statali o telematiche; di svolgere funzioni
inerenti alla programmazione, al finanziamento
e alla valutazione delle attivita` universitarie
nel Ministero e nell’ANVUR; decadenza
per i componenti del senato accademico
e del consiglio di amministrazione
che non partecipino con continuita` alle sedute
dell’organo di appartenenza;
s) attuazione del principio di trasparenza
dell’attivita` amministrativa e, in particolare,
di quello di accessibilita` delle informazioni
relative all’ateneo.
2. Per le medesime finalita` ed entro lo
stesso termine di cui al comma 1, le universita`
statali modificano, altresı`,
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Cosa ne pensate della Gelmini? Empty Re: Cosa ne pensate della Gelmini?

Messaggio Da simona Mer Gen 26, 2011 2:39 pm

i propri statuti
in tema di articolazione interna, con l’osservanza
dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione interna,
con contestuale attribuzione al dipartimento
delle funzioni finalizzate allo svolgimento
della ricerca scientifica, delle attivita`
didattiche e formative, nonche´ delle attivita`
rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando
che a ciascuno di essi afferisca
un numero di professori, ricercatori di ruolo
e ricercatori a tempo determinato non inferiore
a trentacinque, ovvero quarantacinque
nelle universita` con un numero di professori,
ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore
a mille unita`, afferenti a settori scientifico-
disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta` di istituire tra
piu` dipartimenti, raggruppati in relazione a
criteri di affinita` disciplinare, strutture di raccordo,
comunque denominate, con funzioni
di coordinamento e razionalizzazione delle
attivita` didattiche, compresa la proposta di
attivazione o soppressione di corsi di studio,
e di gestione dei servizi comuni; previsione
che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca
si affianchino funzioni assistenziali nell’ambito
delle disposizioni statali in materia, le
strutture assumano i compiti conseguenti secondo
le modalita` e nei limiti concertati con
la regione di ubicazione, garantendo l’inscindibilita`
delle funzioni assistenziali dei docenti
di materie cliniche da quelle di insegnamento
e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita` del
numero complessivo delle strutture di cui
alla lettera c) alle dimensioni dell’ateneo, anche
in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare
dell’ateneo stesso, fermo restando
che il numero delle stesse non puo` comunque
essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilita`, per le
universita` con un organico di professori, di
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato
inferiore a cinquecento unita`, di
darsi un’articolazione organizzativa interna
semplificata alla quale vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere
a), b) e c);
f) istituzione di un organo deliberante
delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti,
composto dai direttori dei dipartimenti
in esse raggruppati e da una rappresentanza
elettiva degli studenti; attribuzione delle funzioni
di presidente dell’organo ad un professore
ordinario afferente alla struttura eletto
dall’organo stesso ovvero nominato secondo
modalita` determinate dallo statuto; durata
triennale della carica, rinnovabilita` della
stessa per una sola volta e incompatibilita`
dell’incarico con le funzioni di direttore di
dipartimento e coordinatore di corso di studio,
di area didattica o di dottorato. La partecipazione
all’organo di cui alla presente lettera
non da` luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita` o rimborsi
spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento,
ovvero in ciascuna delle strutture di cui
alle lettere c) ovvero e), senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di
una commissione paritetica docenti-studenti,
competente a svolgere attivita` di monitoraggio
dell’offerta formativa e della qualita`
della didattica; ad individuare indicatori per
la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare
pareri sull’attivazione e la soppressione
di corsi di studio. La partecipazione
alla commissione paritetica di cui alla presente
lettera non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita` o
rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva
degli studenti negli organi di cui al
comma 1, lettere f), i) e p), nonche´ alle lettere
f) e g) del presente comma, in conformita`
a quanto previsto dal decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione
dell’elettorato passivo agli iscritti
per la prima volta e non oltre il primo
anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato di ricerca dell’universita`;
durata biennale di ogni mandato e rinnovabilita`
per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della
rappresentanza studentesca, compresa la possibilita`
di accesso, nel rispetto della vigente
normativa, ai dati necessari per l’esplicazione
dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell’internazionalizzazione
anche attraverso una maggiore mobilita`
dei docenti e degli studenti, programmi
integrati di studio, iniziative di cooperazione
interuniversitaria per attivita` di studio e di ricerca.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale adottano, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica, proprie
modalita` di organizzazione fatto salvo
quanto previsto dai commi 1, lettere b), d),
h), i), l), m), n), o), p) e q), e 2, lettere g),
h) ed i).
4. Per le finalita` gia` previste dalla legge e
anche al fine di individuare situazioni di conflitto
di interesse e predisporre opportune misure
per eliminarle, le universita` che ne fossero
prive adottano entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge un codice deontologico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente
le modifiche statutarie di cui ai commi
1 e 2 e` predisposto da apposito organo istituito
con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e composto
da quindici componenti, tra i quali il rettore
con funzioni di presidente, due rappresentanti
degli studenti, sei designati dal senato
accademico e sei dal consiglio di amministrazione.
La partecipazione all’organo di
cui al presente comma non da` luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita`
o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore
e dei rappresentanti degli studenti, i
componenti non possono essere membri del
senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Lo statuto contenente le modifiche
statutarie e` adottato con delibera del senato
accademico, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine
di cui al comma 1, il Ministero assegna all’universita`
un termine di tre mesi per adottare
le modifiche statutarie; decorso inutilmente
tale termine, il Ministro costituisce,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
una commissione composta da tre
membri, compreso il presidente, in possesso
di adeguata professionalita`, con il compito
di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi
5 e 6 del presente articolo, e` trasmesso al
Ministero che esercita il controllo previsto
all’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.
168, entro centoventi giorni dalla ricezione
dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai
commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta
Ufficiale, i competenti organi universitari
avviano le procedure per la costituzione
dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi delle universita` decadono al
momento della costituzione degli organi previsti
dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato
scade entro il termine di cui al comma 1
restano in carica fino alla costituzione degli
stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori
eletti o in carica il cui mandato scade successivamente
dalla data di entrata in vigore
della presente legge concludono il loro mandato.
Il mandato dei rettori che scade entro il
termine di emanazione delle modifiche statutarie
e` prorogato fino al termine dell’anno
accademico successivo.
10. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
sui limiti del mandato o delle cariche
di cui al comma 1, lettere d), g) ed l),
sono considerati anche i periodi gia` espletati
nell’ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.
11. Il rispetto dei princı`pi di semplificazione,
razionale dimensionamento delle
strutture, efficienza ed efficacia di cui al
presente articolo rientra tra i criteri di valutazione
delle universita` valevoli ai fini dell’allocazione
delle risorse, secondo criteri e parametri
definiti con decreto del Ministro, su
proposta dell’ANVUR.


Ultima modifica di simona il Mer Gen 26, 2011 2:46 pm - modificato 1 volta.
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