Cosa ne pensate della Gelmini?
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Re: Cosa ne pensate della Gelmini?
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche statutarie, adottate dall’ateneo
ai sensi del presente articolo, perdono
di efficacia nei confronti dello stesso
le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed
f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l’articolo 17, comma 110, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell’offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualita`, l’efficienza
e l’efficacia dell’attivita` didattica, di
ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione
delle sedi universitarie e di ottimizzare
l’utilizzazione delle strutture e delle
risorse, nell’ambito dei princı`pi ispiratori
della presente riforma di cui all’articolo 1,
due o piu` universita` possono federarsi, anche
limitatamente ad alcuni settori di attivita` o
strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione puo` avere luogo, altresı`,
tra universita` ed enti o istituzioni operanti
nei settori della ricerca e dell’alta formazione,
ivi compresi gli istituti tecnici superiori
di cui al capo II del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell’11 aprile 2008, nonche´ all’articolo
2, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, e all’articolo 2, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei
con le caratteristiche e le specificita` dei
partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha
luogo sulla base di un progetto contenente,
in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi,
le compatibilita` finanziarie e logistiche,
le proposte di riallocazione dell’organico e
delle strutture in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 1. Nel caso di federazione,
il progetto deve prevedere le modalita` di governance
della federazione, l’iter di approvazione
di tali modalita`, nonche´ le regole per
l’accesso alle strutture di governance, da riservare
comunque a componenti delle strutture
di governance delle istituzioni che si federano.
I fondi risultanti dai risparmi prodotti
dalla realizzazione della federazione o fusione
degli atenei possono restare nella disponibilita`
degli atenei stessi purche´ indicati
nel progetto e approvati, ai sensi del comma
4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato
dai competenti organi di ciascuna delle
istituzioni interessate, e` sottoposto per l’approvazione
all’esame del Ministero, che si
esprime entro tre mesi, previa valutazione
dell’ANVUR.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione
o di fusione di cui al presente articolo,
il progetto di cui al comma 3 dispone,
altresı`, in merito a eventuali procedure di
mobilita` dei professori e dei ricercatori, nonche
´ del personale tecnico-amministrativo. In
particolare, per i professori e i ricercatori,
l’eventuale trasferimento avviene previo
espletamento di apposite procedure di mobilita`
ad istanza degli interessati. In caso di
esito negativo delle predette procedure, il
Ministro puo` provvedere, con proprio decreto,
al trasferimento del personale interessato
disponendo, altresı`, in ordine all’eventuale
concessione agli interessati di incentivi
finanziari a carico del fondo di finanziamento
ordinario, sentito il Ministero dell’economia
e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
anche a seguito dei processi di revisione
e razionalizzazione dell’offerta formativa
e della conseguente disattivazione dei
– 8 –
corsi di studio universitari, delle facolta` e
delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA` ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per il merito)
1. E ` istituito presso il Ministero un fondo
speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato
a promuovere l’eccellenza e il merito
fra gli studenti individuati, per gli iscritti
al primo anno, mediante prove nazionali
standard e, per gli iscritti agli anni successivi,
mediante criteri nazionali standard di
valutazione. Il fondo e` destinato a:
a) erogare premi di studio;
b) fornire buoni studio, che prevedano
una quota, determinata in relazione ai risultati
accademici conseguiti, da restituire a
partire dal termine degli studi, secondo tempi
parametrati al reddito percepito;
c) garantire finanziamenti erogati per le
finalita` di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono
cumulabili con le borse di studio assegnate ai
sensi dell’articolo 8 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare disciplina i criteri
e le modalita` di attuazione del presente articolo
ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali
standard e i criteri nazionali standard
di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalita` di attribuzione
dei premi e dei buoni, nonche´ le modalita` di
accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalita` di restituzione
della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo
una graduazione della stessa in base
al reddito percepito nell’attivita` lavorativa;
d) le caratteristiche, l’ammontare dei
premi e dei buoni e i criteri e le modalita`
per la loro eventuale differenziazione;
e) l’ammontare massimo garantito per
ciascuno studente per ciascun anno, anche
in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti
devono rispettare nel corso degli studi per
mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti
garantiti;
g) le modalita` di utilizzo di premi,
buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti,
prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all’1 per cento delle
somme erogate e allo 0,1 per cento delle
rate rimborsate;
i) i criteri e le modalita` di utilizzo del
fondo e la ripartizione delle risorse del fondo
stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative
di divulgazione e informazione, nonche´ di
assistenza a studenti e universita` in merito
alle modalita` di accesso agli interventi di
cui al presente articolo;
m) le modalita` di monitoraggio, con
idonei strumenti informatici, della concessione
dei premi, dei buoni e dei finanziamenti,
del rimborso degli stessi, nonche´ dell’esposizione
del fondo;
n) le modalita` di selezione con procedura
competitiva dell’istituto o degli istituti
finanziari fornitori delle provviste finanziarie.
– 9 –
4. Il coordinamento operativo della somministrazione
delle prove nazionali, da effettuare
secondo i migliori standard tecnologici
e di sicurezza, e` svolto dal Ministero, secondo
modalita` individuate con decreto di
natura non regolamentare del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, che disciplina altresı` il contributo
massimo richiesto agli studenti per la
partecipazione alle prove, con l’esenzione
per gli studenti privi di mezzi, nonche´ le modalita`
di predisposizione e svolgimento delle
stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi al fondo
sono a carico delle risorse finanziarie del
fondo stesso.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, determina, secondo
criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia
dello Stato, da imputare ai finanziamenti
erogati.
7. Il fondo e` alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo
e solidale da privati, societa`, enti e fondazioni,
anche vincolati, nel rispetto delle finalita`
del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da
specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi
di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da
utilizzare in via esclusiva per le finalita` di
cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera
h), e al comma 4, da utilizzare per le finalita`
di cui al comma 5.
8. Il Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, promuove,
anche con apposite convenzioni, il
concorso dei privati e disciplina con proprio
decreto di natura non regolamentare le modalita`
con cui i soggetti donatori possono
partecipare allo sviluppo del fondo, anche
costituendo, senza oneri per la finanza pubblica,
un comitato consultivo formato da rappresentanti
dei Ministeri e dei donatori.
9. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti:
«del Fondo per il merito».
Art. 5.
(Delega in materia di interventi
per la qualita` e l’efficienza
del sistema universitario)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu` decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema
universitario per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita` e dell’efficienza
delle universita` e conseguente introduzione
di meccanismi premiali nella distribuzione
delle risorse pubbliche sulla base
di criteri definiti ex ante, anche mediante
previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle universita`; valorizzazione
dei collegi universitari legalmente riconosciuti,
ivi compresi i collegi storici, mediante
la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l’accreditamento degli
stessi anche ai fini della concessione del finanziamento
statale; valorizzazione della figura
dei ricercatori;
b) revisione della disciplina concernente
la contabilita`, al fine di garantirne coerenza
con la programmazione strategica triennale
di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita`,
e di consentire l’individuazione della
esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e
dell’andamento complessivo della gestione;
previsione di meccanismi di commissariamento
in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l’ANVUR, di un
sistema di valutazione ex post delle politiche
di reclutamento degli atenei, sulla base di
criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V
della parte II della Costituzione, della normativa
di principio in materia di diritto allo
studio e contestuale definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano l’accesso all’istruzione
superiore.
delle modifiche statutarie, adottate dall’ateneo
ai sensi del presente articolo, perdono
di efficacia nei confronti dello stesso
le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed
f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l’articolo 17, comma 110, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell’offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualita`, l’efficienza
e l’efficacia dell’attivita` didattica, di
ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione
delle sedi universitarie e di ottimizzare
l’utilizzazione delle strutture e delle
risorse, nell’ambito dei princı`pi ispiratori
della presente riforma di cui all’articolo 1,
due o piu` universita` possono federarsi, anche
limitatamente ad alcuni settori di attivita` o
strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione puo` avere luogo, altresı`,
tra universita` ed enti o istituzioni operanti
nei settori della ricerca e dell’alta formazione,
ivi compresi gli istituti tecnici superiori
di cui al capo II del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell’11 aprile 2008, nonche´ all’articolo
2, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87, e all’articolo 2, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei
con le caratteristiche e le specificita` dei
partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha
luogo sulla base di un progetto contenente,
in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi,
le compatibilita` finanziarie e logistiche,
le proposte di riallocazione dell’organico e
delle strutture in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 1. Nel caso di federazione,
il progetto deve prevedere le modalita` di governance
della federazione, l’iter di approvazione
di tali modalita`, nonche´ le regole per
l’accesso alle strutture di governance, da riservare
comunque a componenti delle strutture
di governance delle istituzioni che si federano.
I fondi risultanti dai risparmi prodotti
dalla realizzazione della federazione o fusione
degli atenei possono restare nella disponibilita`
degli atenei stessi purche´ indicati
nel progetto e approvati, ai sensi del comma
4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato
dai competenti organi di ciascuna delle
istituzioni interessate, e` sottoposto per l’approvazione
all’esame del Ministero, che si
esprime entro tre mesi, previa valutazione
dell’ANVUR.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione
o di fusione di cui al presente articolo,
il progetto di cui al comma 3 dispone,
altresı`, in merito a eventuali procedure di
mobilita` dei professori e dei ricercatori, nonche
´ del personale tecnico-amministrativo. In
particolare, per i professori e i ricercatori,
l’eventuale trasferimento avviene previo
espletamento di apposite procedure di mobilita`
ad istanza degli interessati. In caso di
esito negativo delle predette procedure, il
Ministro puo` provvedere, con proprio decreto,
al trasferimento del personale interessato
disponendo, altresı`, in ordine all’eventuale
concessione agli interessati di incentivi
finanziari a carico del fondo di finanziamento
ordinario, sentito il Ministero dell’economia
e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
anche a seguito dei processi di revisione
e razionalizzazione dell’offerta formativa
e della conseguente disattivazione dei
– 8 –
corsi di studio universitari, delle facolta` e
delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA` ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per il merito)
1. E ` istituito presso il Ministero un fondo
speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato
a promuovere l’eccellenza e il merito
fra gli studenti individuati, per gli iscritti
al primo anno, mediante prove nazionali
standard e, per gli iscritti agli anni successivi,
mediante criteri nazionali standard di
valutazione. Il fondo e` destinato a:
a) erogare premi di studio;
b) fornire buoni studio, che prevedano
una quota, determinata in relazione ai risultati
accademici conseguiti, da restituire a
partire dal termine degli studi, secondo tempi
parametrati al reddito percepito;
c) garantire finanziamenti erogati per le
finalita` di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono
cumulabili con le borse di studio assegnate ai
sensi dell’articolo 8 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare disciplina i criteri
e le modalita` di attuazione del presente articolo
ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali
standard e i criteri nazionali standard
di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalita` di attribuzione
dei premi e dei buoni, nonche´ le modalita` di
accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalita` di restituzione
della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo
una graduazione della stessa in base
al reddito percepito nell’attivita` lavorativa;
d) le caratteristiche, l’ammontare dei
premi e dei buoni e i criteri e le modalita`
per la loro eventuale differenziazione;
e) l’ammontare massimo garantito per
ciascuno studente per ciascun anno, anche
in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti
devono rispettare nel corso degli studi per
mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti
garantiti;
g) le modalita` di utilizzo di premi,
buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti,
prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all’1 per cento delle
somme erogate e allo 0,1 per cento delle
rate rimborsate;
i) i criteri e le modalita` di utilizzo del
fondo e la ripartizione delle risorse del fondo
stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative
di divulgazione e informazione, nonche´ di
assistenza a studenti e universita` in merito
alle modalita` di accesso agli interventi di
cui al presente articolo;
m) le modalita` di monitoraggio, con
idonei strumenti informatici, della concessione
dei premi, dei buoni e dei finanziamenti,
del rimborso degli stessi, nonche´ dell’esposizione
del fondo;
n) le modalita` di selezione con procedura
competitiva dell’istituto o degli istituti
finanziari fornitori delle provviste finanziarie.
– 9 –
4. Il coordinamento operativo della somministrazione
delle prove nazionali, da effettuare
secondo i migliori standard tecnologici
e di sicurezza, e` svolto dal Ministero, secondo
modalita` individuate con decreto di
natura non regolamentare del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, che disciplina altresı` il contributo
massimo richiesto agli studenti per la
partecipazione alle prove, con l’esenzione
per gli studenti privi di mezzi, nonche´ le modalita`
di predisposizione e svolgimento delle
stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi al fondo
sono a carico delle risorse finanziarie del
fondo stesso.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, determina, secondo
criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia
dello Stato, da imputare ai finanziamenti
erogati.
7. Il fondo e` alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo
e solidale da privati, societa`, enti e fondazioni,
anche vincolati, nel rispetto delle finalita`
del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da
specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi
di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da
utilizzare in via esclusiva per le finalita` di
cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera
h), e al comma 4, da utilizzare per le finalita`
di cui al comma 5.
8. Il Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, promuove,
anche con apposite convenzioni, il
concorso dei privati e disciplina con proprio
decreto di natura non regolamentare le modalita`
con cui i soggetti donatori possono
partecipare allo sviluppo del fondo, anche
costituendo, senza oneri per la finanza pubblica,
un comitato consultivo formato da rappresentanti
dei Ministeri e dei donatori.
9. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti:
«del Fondo per il merito».
Art. 5.
(Delega in materia di interventi
per la qualita` e l’efficienza
del sistema universitario)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu` decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema
universitario per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita` e dell’efficienza
delle universita` e conseguente introduzione
di meccanismi premiali nella distribuzione
delle risorse pubbliche sulla base
di criteri definiti ex ante, anche mediante
previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle universita`; valorizzazione
dei collegi universitari legalmente riconosciuti,
ivi compresi i collegi storici, mediante
la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l’accreditamento degli
stessi anche ai fini della concessione del finanziamento
statale; valorizzazione della figura
dei ricercatori;
b) revisione della disciplina concernente
la contabilita`, al fine di garantirne coerenza
con la programmazione strategica triennale
di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita`,
e di consentire l’individuazione della
esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e
dell’andamento complessivo della gestione;
previsione di meccanismi di commissariamento
in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l’ANVUR, di un
sistema di valutazione ex post delle politiche
di reclutamento degli atenei, sulla base di
criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V
della parte II della Costituzione, della normativa
di principio in materia di diritto allo
studio e contestuale definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano l’accesso all’istruzione
superiore.
Ultima modifica di simona il Mer Gen 26, 2011 2:55 pm - modificato 1 volta.
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Re: Cosa ne pensate della Gelmini?
2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c), ad eccezione di quanto previsto al
comma 4, lettera l), non deve determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall’attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
essere quantificati e coperti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
3. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo,
il Governo si attiene ai princı`pi di riordino
di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e ai seguenti princı`pi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio e di
dottorato universitari di cui all’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione
di specifici indicatori definiti ex
ante dall’ANVUR per la verifica del possesso
da parte degli atenei di idonei requisiti
didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione
dei docenti e delle attivita` di ricerca,
nonche´ di sostenibilita` economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione
periodica basato su criteri e indicatori
stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza
e dei risultati conseguiti nell’ambito
della didattica e della ricerca dalle singole
universita` e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione
della qualita` e dell’efficacia delle
proprie attivita` da parte delle universita`, anche
avvalendosi dei propri nuclei di valutazione
e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera g);
d) previsione di meccanismi volti a garantire
incentivi correlati al conseguimento
dei risultati di cui alla lettera b), nell’ambito
delle risorse disponibili del fondo di finanziamento
ordinario delle universita` allo
scopo annualmente predeterminate;
e) previsione per i collegi universitari
legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere
residenziale, di rilevanza nazionale,
di elevata qualificazione culturale, che assicurano
agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell’offerta
formativa degli atenei, di requisiti e di standard
minimi a carattere istituzionale, logistico
e funzionale necessari per il riconoscimento
da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente
riconosciuti da almeno cinque anni;
rinvio ad apposito decreto ministeriale della
disciplina delle procedure di iscrizione, delle
modalita` di verifica della permanenza delle
condizioni richieste, nonche´ delle modalita`
di accesso ai finanziamenti statali riservati
ai collegi accreditati;
f) revisione del trattamento economico
dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato,
nel primo anno di attivita`, nel rispetto
del limite di spesa di cui all’articolo
25, comma 11, primo periodo.
4. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera b), il Governo si attiene
ai seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) introduzione della contabilita` economico-
patrimoniale e analitica e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di princı`pi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati
dal Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza dei rettori delle universita` ita–
11 –
liane (CRUI), in conformita` alla normativa
vigente e in coerenza con i princı`pi e criteri
direttivi stabiliti dall’articolo 2, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; estensione
ai dipartimenti e ai centri autonomi di
spesa universitari del sistema di tesoreria
unica mista vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario
triennale al fine di garantire la sostenibilita`
di tutte le attivita` dell’ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure
di cui alla presente legge trovano adeguata
compensazione nei piani previsti alla lettera
d); comunicazione al Ministero dell’economia
e delle finanze, con cadenza annuale,
dei risultati della programmazione triennale
riferiti al sistema universitario nel suo complesso,
ai fini del monitoraggio degli andamenti
della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale
diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali
definiti dal Ministero, e secondo criteri
di piena sostenibilita` finanziaria, i rapporti
di consistenza del personale docente, ricercatore
e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui all’articolo
1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni;
previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non
erogazione delle quote di finanziamento ordinario
relative alle unita` di personale che
eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo
all’incidenza complessiva delle spese per
l’indebitamento e delle spese per il personale
di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli
oneri per la contrattazione integrativa, sulle
entrate complessive dell’ateneo, al netto di
quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario
di formazione per studente in corso, calcolato
secondo indici commisurati alle diverse
tipologie dei corsi di studio e ai differenti
contesti economici, territoriali e infrastrutturali
in cui opera l’universita`, cui collegare
l’attribuzione all’universita` di una percentuale
della parte di fondo di finanziamento
ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo
2 del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione
degli indici da utilizzare per la quantificazione
del costo standard unitario di formazione
per studente in corso, sentita l’ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell’ipotesi in cui l’universita`
non possa garantire l’assolvimento delle proprie
funzioni indispensabili ovvero non possa
fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei
confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell’inoltro
da parte del Ministero di preventiva diffida
e sollecitazione a predisporre, entro un termine
non superiore a centottanta giorni, un
piano di rientro da sottoporre all’approvazione
del Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, e da attuare
nel limite massimo di un quinquennio;
previsione delle modalita` di controllo periodico
dell’attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero
omessa o incompleta attuazione del piano,
del commissariamento dell’ateneo e disciplina
delle modalita` di assunzione da parte
del Governo, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, della delibera di commissariamento
e di nomina di uno o piu` commissari,
ad esclusione del rettore, con il compito di
provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione
del piano di rientro finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione,
distinto ed aggiuntivo rispetto alle
risorse destinate al fondo di finanziamento
ordinario per le universita`, a garanzia del riequilibrio
finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall’attuazione della lettera l)
del presente comma siano quantificati e co–
12 –
perti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera c), il Governo si attiene
al principio e criterio direttivo dell’attribuzione
di una quota non superiore al 10 per
cento del fondo di funzionamento ordinario
correlata a meccanismi di valutazione delle
politiche di reclutamento degli atenei, elaborati
da parte dell’ANVUR e fondati su: la
produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio
ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia
nell’ateneo; la percentuale di ricercatori
a tempo determinato in servizio che non
hanno trascorso l’intero percorso di dottorato
e di post-dottorato nella medesima universita`;
la percentuale dei professori reclutati
da altri atenei; la percentuale dei professori
e ricercatori in servizio responsabili scientifici
di progetti di ricerca internazionali e comunitari;
il grado di internazionalizzazione
del corpo docente.
6. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera d), il Governo si attiene
ai seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento
ai requisiti di merito ed economici, tali da
assicurare gli strumenti ed i servizi per il
conseguimento del pieno successo formativo
degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere
gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l’accesso
ed il conseguimento dei piu` alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e
meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu` ampia
liberta` di scelta in relazione alla fruizione
dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l’attribuzione alle
regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione
di prestiti d’onore e di borse di studio,
di cui all’articolo 16, comma 4, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
le universita` e le diverse istituzioni che concorrono
al successo formativo degli studenti
al fine di potenziare la gamma dei servizi e
degli interventi posti in essere dalle predette
istituzioni, nell’ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi
con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione
di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione
degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e
le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
e, con riferimento alle disposizioni
di cui al comma 6, di concerto con il Ministro
della gioventu`, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle
Camere per l’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, le quali si
esprimono entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine
di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine e` prorogato di sessanta
giorni.
8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo` adottare eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalita` e nel rispetto dei medesimi
princı`pi e criteri direttivi.
e c), ad eccezione di quanto previsto al
comma 4, lettera l), non deve determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall’attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
essere quantificati e coperti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
3. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo,
il Governo si attiene ai princı`pi di riordino
di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e ai seguenti princı`pi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio e di
dottorato universitari di cui all’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione
di specifici indicatori definiti ex
ante dall’ANVUR per la verifica del possesso
da parte degli atenei di idonei requisiti
didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione
dei docenti e delle attivita` di ricerca,
nonche´ di sostenibilita` economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione
periodica basato su criteri e indicatori
stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza
e dei risultati conseguiti nell’ambito
della didattica e della ricerca dalle singole
universita` e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione
della qualita` e dell’efficacia delle
proprie attivita` da parte delle universita`, anche
avvalendosi dei propri nuclei di valutazione
e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera g);
d) previsione di meccanismi volti a garantire
incentivi correlati al conseguimento
dei risultati di cui alla lettera b), nell’ambito
delle risorse disponibili del fondo di finanziamento
ordinario delle universita` allo
scopo annualmente predeterminate;
e) previsione per i collegi universitari
legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere
residenziale, di rilevanza nazionale,
di elevata qualificazione culturale, che assicurano
agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell’offerta
formativa degli atenei, di requisiti e di standard
minimi a carattere istituzionale, logistico
e funzionale necessari per il riconoscimento
da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente
riconosciuti da almeno cinque anni;
rinvio ad apposito decreto ministeriale della
disciplina delle procedure di iscrizione, delle
modalita` di verifica della permanenza delle
condizioni richieste, nonche´ delle modalita`
di accesso ai finanziamenti statali riservati
ai collegi accreditati;
f) revisione del trattamento economico
dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato,
nel primo anno di attivita`, nel rispetto
del limite di spesa di cui all’articolo
25, comma 11, primo periodo.
4. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera b), il Governo si attiene
ai seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) introduzione della contabilita` economico-
patrimoniale e analitica e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di princı`pi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati
dal Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza dei rettori delle universita` ita–
11 –
liane (CRUI), in conformita` alla normativa
vigente e in coerenza con i princı`pi e criteri
direttivi stabiliti dall’articolo 2, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; estensione
ai dipartimenti e ai centri autonomi di
spesa universitari del sistema di tesoreria
unica mista vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario
triennale al fine di garantire la sostenibilita`
di tutte le attivita` dell’ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure
di cui alla presente legge trovano adeguata
compensazione nei piani previsti alla lettera
d); comunicazione al Ministero dell’economia
e delle finanze, con cadenza annuale,
dei risultati della programmazione triennale
riferiti al sistema universitario nel suo complesso,
ai fini del monitoraggio degli andamenti
della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale
diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali
definiti dal Ministero, e secondo criteri
di piena sostenibilita` finanziaria, i rapporti
di consistenza del personale docente, ricercatore
e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui all’articolo
1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni;
previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non
erogazione delle quote di finanziamento ordinario
relative alle unita` di personale che
eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo
all’incidenza complessiva delle spese per
l’indebitamento e delle spese per il personale
di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli
oneri per la contrattazione integrativa, sulle
entrate complessive dell’ateneo, al netto di
quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario
di formazione per studente in corso, calcolato
secondo indici commisurati alle diverse
tipologie dei corsi di studio e ai differenti
contesti economici, territoriali e infrastrutturali
in cui opera l’universita`, cui collegare
l’attribuzione all’universita` di una percentuale
della parte di fondo di finanziamento
ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo
2 del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione
degli indici da utilizzare per la quantificazione
del costo standard unitario di formazione
per studente in corso, sentita l’ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell’ipotesi in cui l’universita`
non possa garantire l’assolvimento delle proprie
funzioni indispensabili ovvero non possa
fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei
confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell’inoltro
da parte del Ministero di preventiva diffida
e sollecitazione a predisporre, entro un termine
non superiore a centottanta giorni, un
piano di rientro da sottoporre all’approvazione
del Ministero, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, e da attuare
nel limite massimo di un quinquennio;
previsione delle modalita` di controllo periodico
dell’attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero
omessa o incompleta attuazione del piano,
del commissariamento dell’ateneo e disciplina
delle modalita` di assunzione da parte
del Governo, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, della delibera di commissariamento
e di nomina di uno o piu` commissari,
ad esclusione del rettore, con il compito di
provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione
del piano di rientro finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione,
distinto ed aggiuntivo rispetto alle
risorse destinate al fondo di finanziamento
ordinario per le universita`, a garanzia del riequilibrio
finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall’attuazione della lettera l)
del presente comma siano quantificati e co–
12 –
perti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera c), il Governo si attiene
al principio e criterio direttivo dell’attribuzione
di una quota non superiore al 10 per
cento del fondo di funzionamento ordinario
correlata a meccanismi di valutazione delle
politiche di reclutamento degli atenei, elaborati
da parte dell’ANVUR e fondati su: la
produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio
ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia
nell’ateneo; la percentuale di ricercatori
a tempo determinato in servizio che non
hanno trascorso l’intero percorso di dottorato
e di post-dottorato nella medesima universita`;
la percentuale dei professori reclutati
da altri atenei; la percentuale dei professori
e ricercatori in servizio responsabili scientifici
di progetti di ricerca internazionali e comunitari;
il grado di internazionalizzazione
del corpo docente.
6. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, lettera d), il Governo si attiene
ai seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento
ai requisiti di merito ed economici, tali da
assicurare gli strumenti ed i servizi per il
conseguimento del pieno successo formativo
degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere
gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l’accesso
ed il conseguimento dei piu` alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e
meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu` ampia
liberta` di scelta in relazione alla fruizione
dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l’attribuzione alle
regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione
di prestiti d’onore e di borse di studio,
di cui all’articolo 16, comma 4, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
le universita` e le diverse istituzioni che concorrono
al successo formativo degli studenti
al fine di potenziare la gamma dei servizi e
degli interventi posti in essere dalle predette
istituzioni, nell’ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi
con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione
di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione
degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e
le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
e, con riferimento alle disposizioni
di cui al comma 6, di concerto con il Ministro
della gioventu`, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle
Camere per l’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, le quali si
esprimono entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine
di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine e` prorogato di sessanta
giorni.
8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo` adottare eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalita` e nel rispetto dei medesimi
princı`pi e criteri direttivi.
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Età : 52
Re: Cosa ne pensate della Gelmini?
Art 6.
(Stato giuridico dei professori
e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e
dei ricercatori e` a tempo pieno o a tempo definito.
Ai fini della rendicontazione dei progetti
di ricerca, la quantificazione figurativa
delle attivita` annue di ricerca, di studio e
di insegnamento, con i connessi compiti preparatori
e di verifica, e organizzativi, e` pari a
1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori
e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attivita` di ricerca
e di aggiornamento scientifico e, sulla base
di criteri e modalita` stabiliti con regolamento
di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente
a compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato,
nonche´ ad attivita` di verifica dell’apprendimento,
non meno di 350 ore in regime di
tempo pieno e non meno di 250 ore in regime
di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita` di
ricerca e di aggiornamento scientifico e,
sulla base di criteri e modalita` stabiliti con
regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento
e il tutorato, nonche´ ad attivita`
di verifica dell’apprendimento, fino ad un
massimo di 350 ore in regime di tempo
pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime
di tempo definito. E`
fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 11, primo e
secondo periodo, della legge 4 novembre
2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a
tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo
ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo
50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai
sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, nonche´ ai professori incaricati
stabilizzati.
4. L’opzione per l’uno o l’altro regime di
cui al comma 1 e` esercitata su domanda dell’interessato
all’atto della presa di servizio
ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’altro
regime, con domanda da presentare al
rettore almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno
accademico dal quale far decorrere
l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere
il regime prescelto per almeno un anno accademico.
5. Le modalita` per la certificazione dell’effettivo
svolgimento della attivita` didattica
e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di
ateneo, che prevede altresı` la differenziazione
dei compiti didattici in relazione alle
diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia
di insegnamento, nonche´ in relazione
all’assunzione da parte del docente di specifici
incarichi di responsabilita` gestionale o di
ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva
delle universita` a valutare positivamente o
negativamente le attivita` dei singoli docenti
e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell’attivita` di
ricerca ai fini del comma 6.
6. In caso di valutazione negativa ai sensi
del comma 5, i professori e i ricercatori sono
esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione
e progressione di carriera del personale
accademico, nonche´ dagli organi di valutazione
dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e ricercatore
e` incompatibile con l’esercizio del commercio
e dell’industria fatta salva la possibilita`
di costituire societa` con caratteristiche di
spin off o di start up universitari, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita` formali, nei limiti temporali
e secondo la disciplina in materia dell’ateneo
di appartenenza, nel rispetto dei criteri
definiti con regolamento adottato con decreto
del Ministro ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
– 14 –
n. 400. L’esercizio di attivita` libero-professionale
e` incompatibile con il regime di
tempo pieno. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 11 del presente articolo.
8. I professori e i ricercatori a tempo
pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente
attivita` anche retribuite di valutazione e di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale,
attivita` di collaborazione scientifica
e di consulenza, attivita` di comunicazione
e divulgazione scientifica e culturale,
nonche´ attivita` pubblicistiche ed editoriali. I
professori e i ricercatori a tempo pieno possono
altresı` svolgere, previa autorizzazione
del rettore, funzioni didattiche e di ricerca,
nonche´ compiti istituzionali e gestionali
senza vincolo di subordinazione presso enti
pubblici e privati, purche´ non si determinino
situazioni di conflitto di interesse con l’universita`
di appartenenza e purche´ cio` sia compatibile
con l’adempimento dei loro obblighi
istituzionali.
9. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attivita` didattica e di ricerca
anche presso un altro ateneo, sulla
base di una convenzione tra i due atenei finalizzata
al conseguimento di obiettivi di comune
interesse. La convenzione stabilisce altresı`,
con l’accordo dell’interessato, le modalita`
di ripartizione tra i due atenei dell’impegno
annuo dell’interessato, dei relativi oneri
stipendiali e delle modalita` di valutazione
di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente
non superiore a cinque anni l’impegno
puo` essere totalmente svolto presso il
secondo ateneo, che provvede alla corresponsione
degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato
esercita il diritto di elettorato attivo
e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini
della valutazione delle attivita` di ricerca e
delle politiche di reclutamento degli atenei,
l’apporto dell’interessato e` ripartito in proporzione
alla durata e alla quantita` dell’impegno
in ciascuno di essi.
10. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita` libero-professionali
e di lavoro autonomo anche continuative,
purche´ non determinino situazioni di
conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza.
Lo statuto di ateneo stabilisce
eventuali condizioni di incompatibilita` dei
professori a tempo definito rispetto alle cariche
accademiche. Possono altresı` svolgere
attivita` didattica e di ricerca presso universita`
o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione
del rettore che valuta la compatibilita` con
l’adempimento degli obblighi istituzionali.
In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita`
di ricerca e delle politiche di reclutamento
degli atenei, l’apporto dell’interessato
e` considerato in proporzione alla durata e
alla quantita` dell’impegno reso nell’ateneo
di appartenenza.
11. Per il personale universitario sanitario
medico e non medico, in regime di tempo
pieno ovvero di tempo definito, in caso di
svolgimento delle attivita` assistenziali per
conto del Servizio sanitario nazionale, restano
fermi lo speciale trattamento aggiuntivo
nonche´ la disciplina in materia di attivita`
libero-professionale intramuraria ed extramuraria
previsti dalle disposizioni in vigore.
12. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso
delle attivita` didattiche, di ricerca e
gestionali svolte, unitamente alla richiesta
di attribuzione dello scatto stipendiale di
cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, fermo restando quanto previsto in materia
dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
La valutazione del complessivo impegno didattico,
di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione
degli scatti triennali di cui all’articolo
8 e` di competenza delle singole universita`
secondo quanto stabilito nei regolamenti
di ateneo. In caso di valutazione negativa, la
richiesta di attribuzione dello scatto puo` es–
15 –
sere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata
attribuzione dello scatto, la somma corrispondente
e` conferita al Fondo di ateneo
per la premialita` dei professori e dei ricercatori
di cui all’articolo 9.
Art. 7.
(Norme in materia di mobilita` dei professori
e dei ricercatori)
1. In deroga all’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, i professori universitari possono, a
domanda, essere collocati per un periodo
massimo di cinque anni, anche consecutivi,
in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attivita` presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale,
i quali provvedono anche al relativo
trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 e` disposto dal rettore, sentite le
strutture di afferenza del docente, e ad esso
si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del
1980. E`
ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell’interessato,
ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Quando l’incarico e` espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione
dei periodi contributivi e` a carico
dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione
di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita` interuniversitaria
del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio
presso atenei aventi sede in altra regione rispetto
a quella della sede di provenienza, o
nella stessa regione se previsto da un accordo
di programma approvato dal Ministero
ovvero, a seguito delle procedure di cui all’articolo
3, in una sede diversa da quella
di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi
finanziari, a carico del fondo di finanziamento
ordinario.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori,
i ricercatori di ruolo e i ricercatori
a tempo determinato responsabili di progetti
di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’universita`
di appartenenza conservano la titolarita`
dei progetti e dei relativi finanziamenti,
ove scientificamente possibile e con
l’accordo del committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti
criteri e modalita` per favorire, senza nuovi
o maggiori oneti per la finanza pubblica, la
mobilita` interregionale dei professori universitari
che hanno prestato servizio presso corsi
di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure
di razionalizzazione dell’offerta didattica.
Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo, tenendo
conto anche delle disposizioni recate
in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, adotta un regolamento ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina
del trattamento economico dei professori
e dei ricercatori universitari gia` in
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti
fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, come determinato dagli articoli
36, 38 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo
le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione
biennale per classi e scatti di stipendio in
progressione triennale;
– 16 –
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal
primo scatto successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. E`
abrogato il comma 3 dell’articolo
3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo
adotta un regolamento ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la rimodulazione, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, della
progressione economica e dei relativi importi,
anche su base premiale, per i professori
e i ricercatori assunti ai sensi della
presente legge, secondo le seguenti norme
regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato
e di conferma rispettivamente per i professori
di prima fascia e per i professori di
seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione
di carriera e conseguente rivalutazione
del trattamento iniziale;
c) possibilita`, per i professori e i ricercatori
nominati secondo il regime previgente,
di optare per il regime di cui al presente
comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo
sono adottati su proposta del Ministro, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
Art. 9.
(Fondo per la premialita`)
1. E ` istituito un Fondo di ateneo per la
premialita` di professori e ricercatori in attuazione
di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 16, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all’articolo
6, comma 12, ultimo periodo, della
presente legge. Ulteriori somme possono essere
attribuite a ciascuna universita` con decreto
del Ministro, in proporzione alla valutazione
dei risultati raggiunti effettuata dall’ANVUR.
Il Fondo puo` essere integrato
dai singoli atenei anche con una quota dei
proventi delle attivita` conto terzi ovvero
con finanziamenti pubblici o privati. In tal
caso, le universita` possono prevedere, con
appositi regolamenti, compensi aggiuntivi
per il personale docente e tecnico amministrativo
che contribuisce all’acquisizione di
commesse conto terzi ovvero di finanziamenti
privati, nei limiti delle risorse del
Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici
e comunque in misura non superiore
al 10 per cento della commessa o del finanziamento
acquisito.
Art. 10.
(Competenza disciplinare)
1. Presso ogni universita` e` istituito un collegio
di disciplina, composto esclusivamente
da professori universitari in regime di tempo
pieno e da ricercatori a tempo indeterminato
in regime di tempo pieno, secondo modalita`
definite dallo statuto, competente a svolgere
la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari
e ad esprimere in merito parere conclusivo.
Il collegio opera secondo il principio
del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
La partecipazione al collegio di disciplina
non da` luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita` o rimborsi
spese.
2. L’avvio del procedimento disciplinare
spetta al rettore che, per ogni fatto che
possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione
piu` grave della censura tra quelle
previste dall’articolo 87 del testo unico
delle leggi sull’istruzione superiore di cui
– 17 –
al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
entro trenta giorni dal momento della conoscenza
dei fatti, trasmette gli atti al collegio
di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore
ovvero un suo delegato, nonche´ il professore
o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare,
eventualmente assistito da un difensore
di fiducia, entro trenta giorni esprime parere
sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione
alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare
sia in relazione al tipo di sanzione
da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di
amministrazione per l’assunzione delle conseguenti
deliberazioni. Il procedimento davanti
al collegio resta disciplinato dalla normativa
vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del
parere, il consiglio di amministrazione infligge
la sanzione ovvero dispone l’archiviazione
del procedimento, conformemente
al parere espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione
di cui al comma 4 non intervenga
nel termine di centottanta giorni dalla data
di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.
Il termine e` sospeso fino alla
ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel
caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione dello stesso
che ne impediscono il regolare funzionamento.
Il termine e` altresı` sospeso, per
non piu` di due volte e per un periodo non
superiore a sessanta giorni in relazione a
ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga
di dover acquisire ulteriori atti o documenti
per motivi istruttori. Il rettore e` tenuto a
dare esecuzione alle richieste istruttorie
avanzate dal collegio.
6. E`abrogato l’articolo 3 della legge 16
gennaio 2006, n. 18.
Art. 11.
(Interventi perequativi
per le universita` statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare
il processo di riequilibrio delle universita`
statali e tenuto conto della primaria
esigenza di assicurare la copertura delle
spese fisse di personale di ruolo entro i limiti
della normativa vigente, una quota pari almeno
all’1,5 per cento del fondo di finanziamento
ordinario e delle eventuali assegnazioni
destinate al funzionamento del sistema
universitario e` destinata ad essere ripartita tra
le universita` che, sulla base delle differenze
percentuali del valore del fondo di finanziamento
ordinario consolidato del 2010, presentino
una situazione di sottofinanziamento
superiore al 5 per cento rispetto al modello
per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario elaborato dai competenti
organismi di valutazione del sistema universitario.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto
alla ripartizione della percentuale di
cui al comma 1.
Art. 12.
(Universita` non statali
legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra
la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento
di risultati di particolare rilievo
nel campo della didattica e della ricerca,
una quota non inferiore al 10 per cento dell’ammontare
complessivo dei contributi di
cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi
alle universita` non statali legalmente riconosciute,
con progressivi incrementi negli anni
successivi, e` ripartita sulla base di criteri, determinati
con decreto del Ministro, sentita
l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del de–
18 –
creto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono
disposti annualmente, con decreto del Ministro,
in misura compresa tra il 2 per cento
e il 4 per cento dell’ammontare complessivo
dei contributi relativi alle universita` non statali,
determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati
conseguiti nel miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse.
Art. 13.
(Misure per la qualita`
del sistema universitario)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), e` aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla
presente lettera, sono presi in considerazione
i parametri relativi all’incidenza del costo del
personale sulle risorse complessivamente disponibili,
nonche´ il numero e l’entita` dei
progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale
assegnati all’ateneo»;
b) dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1
sono disposti annualmente, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita` e
della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5
per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata
tenendo conto delle risorse complessivamente
disponibili e dei risultati conseguiti
nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
nell’utilizzo delle risorse».
Art. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All’articolo 2, comma 147, del decretolegge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, la parola: «sessanta» e` sostituita
dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento
deve essere effettuato esclusivamente
sulla base delle competenze dimostrate
da ciascuno studente. Sono escluse
forme di riconoscimento attribuite collettivamente
».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri
competenti, sono definite le modalita` attuative
e le eventuali deroghe debitamente motivate
alle disposizioni di cui al comma 1,
anche con riferimento al limite massimo
di crediti riconoscibili in relazione alle attivita`
formative svolte nei cicli di studio
presso gli istituti di formazione della pubblica
amministrazione, nonche´ alle altre conoscenze
e abilita` maturate in attivita` formative
di livello post-secondario, alla cui
progettazione e realizzazione l’universita`
abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al
comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento
dei crediti acquisiti dallo studente a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti
tecnici superiori di cui al capo II del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, definiti
ai sensi dell’articolo 69, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell’ambito
dei progetti attuati con le universita` attraverso
le federazioni di cui all’articolo 3
della presente legge.
– 19 –
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
Art. 15.
(Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro,
con proprio decreto di natura non regolamentare,
sentito il Consiglio universitario
nazionale (CUN), definisce, secondo criteri
di affinita`, i settori concorsuali in relazione
ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell’abilitazione di cui all’articolo
16. I settori concorsuali sono raggruppati
in macrosettori concorsuali. Ciascun settore
concorsuale puo` essere articolato in settori
scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli
articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge,
nonche´ per la definizione degli ordinamenti
didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e
seguenti, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in
sede di prima applicazione, almeno cinquanta
professori di prima fascia e, a regime,
almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono
definite le modalita` di revisione dei settori
concorsuali e dei relativi settori scientificodisciplinari
con cadenza almeno quinquennale.
Art. 16.
(Istituzione dell’abilitazione
scientifica nazionale)
1. E ` istituita l’abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione
». L’abilitazione ha durata quadriennale
e richiede requisiti distinti per le funzioni di
professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione
attesta la qualificazione scientifica
che costituisce requisito necessario per
l’accesso alla prima e alla seconda fascia
dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con
uno o piu` regolamenti emanati ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sono
disciplinate le modalita` di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione,
in conformita` ai criteri di cui
al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con
motivato giudizio fondato sulla valutazione
analitica dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del
contributo individuale alle attivita` di ricerca
e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni
e per area disciplinare, definiti con decreto
del Ministro;
b) meccanismi di verifica quinquennale
dell’adeguatezza e congruita` dei criteri e parametri
di cui alla lettera a) e di revisione o
adeguamento degli stessi con apposito decreto
ministeriale;
c) l’indizione, con frequenza annuale,
delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;
– 20 –
d) i termini e le modalita` di espletamento
delle procedure di abilitazione, distinte
per settori concorsuali, e l’individuazione
di modalita`, anche informatiche, idonee
a consentire la conclusione delle stesse
entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia
della pubblicita` degli atti e dei giudizi
espressi dalle commissioni giudicatrici;
e) l’istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita`
di bilancio degli atenei, di un’unica
commissione nazionale di durata biennale
per le procedure di abilitazione alle funzioni
di professore di prima e di seconda fascia,
mediante sorteggio di quattro commissari
all’interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio
di un commissario all’interno di una
lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di
esperti di pari livello in servizio presso universita`
di un Paese aderente all’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE). La partecipazione alla commissione
nazionale di cui al presente comma
non da` luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti ed indennita`;
f) il divieto che della commissione di
cui alla lettera e) faccia parte piu` di un commissario
della stessa universita`; la possibilita`
che i commissari in servizio presso atenei
italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati
dalla ordinaria attivita` didattica, nell’ambito
della programmazione didattica e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la
corresponsione ai commissari in servizio all’estero
di un compenso determinato con decreto
non regolamentare del Ministro, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
g) l’effettuazione del sorteggio di cui
alla lettera e) all’interno di liste, una per ciascun
settore concorsuale e contenente i nominativi
dei professori ordinari appartenenti
allo stesso che hanno presentato domanda
per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita` scientifica
complessiva, con particolare riferimento
all’ultimo quinquennio; l’inclusione
nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 5,
ed in possesso di un curriculum, reso pubblico
per via telematica, coerente con i criteri
e i parametri di cui alla lettera a) del presente
comma, riferiti alla fascia e al settore
di appartenenza;
h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura
che della commissione faccia parte almeno
un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscano almeno
trenta professori ordinari; la commissione
puo` acquisire pareri scritti pro veritate sull’attivita`
scientifica dei candidati da parte
di esperti revisori in possesso delle caratteristiche
di cui alla lettera g); i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu` di una commissione
di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione
del mandato, di commissioni per il
conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque
settore concorsuale;
l) la preclusione, in caso di mancato
conseguimento dell’abilitazione, a partecipare
alle procedure indette nel biennio successivo
per l’attribuzione della stessa o per
l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione
superiore;
m) la valutazione dell’abilitazione come
titolo preferenziale per l’attribuzione dei
contratti di insegnamento di cui all’articolo
20, comma 2;
n) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell’abilitazione presso universita`
dotate di idonee strutture e l’individuazione
delle procedure per la scelta delle
stesse; le universita` prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al
funzionamento di ciascuna commissione; di
tale onere si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario.
– 21 –
4. Il conseguimento dell’abilitazione
scientifica non costituisce titolo di idoneita`
ne´ da` alcun diritto relativamente al reclutamento
in ruolo o alla promozione presso
un’universita` al di fuori delle procedure previste
dall’articolo 17.
Art. 17.
(Chiamata dei professori)
1. Le universita`, con proprio regolamento
adottato ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, disciplinano la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia nel rispetto
dei principi enunciati dalla Carta europea
dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle Comunita` europee
n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente
dei seguenti criteri:
a) pubblicita` del procedimento di chiamata
sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero
e dell’Unione europea; specificazione
del settore concorsuale e di un eventuale profilo
esclusivamente tramite indicazione di
uno o piu` settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento
economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 25,
comma 7, di studiosi in possesso dell’abilitazione
per il settore concorsuale e per le funzioni
oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purche´ non gia` titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti
per la chiamata di professori di
prima e di seconda fascia possono partecipare
altresı` i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia` in servizio
alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche´ gli studiosi stabilmente impegnati
all’estero in attivita` di ricerca o insegnamento
a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando,
sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministro, sentito il CUN;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche
e del curriculum degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita` possono accertare,
oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante,
anche le competenze linguistiche
necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche
dei corsi di studio in lingua estera;
d) formulazione della proposta di chiamata
da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori
di prima fascia e approvazione della
stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell’ambito delle disponibilita` di bilancio
di ciascun ateneo i procedimenti per la
chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia di cui al comma 1, nonche´ per l’attribuzione
dei contratti di cui all’articolo 21, di
ciascun ateneo statale sono effettuati sulla
base della programmazione triennale di cui
all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-
ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, nonche´ delle disposizioni
di cui all’articolo 5, comma 4, lettera
d), della presente legge. La programmazione
assicura la sostenibilita` nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti
dall’attribuzione degli scatti stipendiali,
dagli incrementi annuali e dalla dinamica di
progressione di carriera del personale. La
programmazione assicura altresı` la copertura
finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall’articolo 21, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di
professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione
dei contratti di cui all’articolo 21 possono
essere a carico totale di altri soggetti
pubblici e di soggetti privati, previa stipula
di convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari
del secondo contratto di cui all’articolo 21,
– 22 –
comma 5, ovvero di durata almeno pari a
quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna universita` statale, nell’ambito
della programmazione triennale, vincola le
risorse corrispondenti ad almeno un quinto
dei posti disponibili di professore di ruolo
alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio
non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari nell’universita`
stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti
di ricerca delle universita`, qualunque ne sia
l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita`
di ricerca presso le universita` sono riservati
esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di
cui all’articolo 19;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di
ricerca, nonche´ a studenti di corsi di laurea
magistrale nell’ambito di specifiche attivita`
formative;
d) ai professori a contratto di cui all’articolo
20;
e) al personale tecnico-amministrativo
in servizio a tempo indeterminato presso le
universita` purche´ in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese,
ovvero a titolari di borse di studio o
di ricerca banditi da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche´ sulla base di specifiche
convenzioni e senza oneri finanziari
per l’universita` ad eccezione dei costi diretti
relativi allo svolgimento dell’attivita` di ricerca
e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali,
e allo svolgimento delle relative attivita`
si applicano le norme previste dai relativi
bandi.
Art. 18.
(Valutazione tra pari per la selezione dei
progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare, di concerto con
il Ministro e con il Ministro della salute, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede, a valere
sulle risorse finanziarie umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente,
per un periodo sperimentale di tre anni ad
applicare il principio della tecnica di valutazione
tra pari, svolta da comitati composti
per almeno un terzo da professionisti operanti
all’estero, ai fini della selezione di tutti
i progetti di ricerca, finanziati a carico delle
risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e a carico del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica,
di cui all’articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando
la possibilita` di una disciplina particolare
in relazione al Fondo per le agevolazioni
alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano
ferme le norme di cui all’articolo 1, commi
814 e 815, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo
2, commi 313, 314 e 315, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Sono altresı` fatti
salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio
della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli
gia` previsti di destinazione di quote dei suddetti
stanziamenti in favore di determinati
settori, ambiti di soggetti o finalita`.
2. All’articolo 2, comma 313, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«italiana o straniera,» sono inserite le
seguenti: «in maggioranza».
– 23 –
Art. 19.
(Assegni di ricerca)
1. Le universita`, le istituzioni e gli enti
pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonche´ le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e` stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai
sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, nell’ambito delle relative
disponibilita` di bilancio, possono conferire
assegni per lo svolgimento di attivita` di ricerca.
I bandi, resi pubblici anche per via telematica
sui siti dell’ateneo, del Ministero e
dell’Unione europea, contengono informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale
spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni
studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attivita`
di ricerca, con esclusione del personale
di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il
dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito
all’estero ovvero, per i settori interessati,
il titolo di specializzazione di area medica
corredato da una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio
per l’ammissione al bando.
3. Gli assegni possono avere una durata
compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili
e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attivita` di ricerca dei titolari. La durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi
del presente articolo, compresi gli eventuali
rinnovi, non puo` comunque essere superiore
a quattro anni, ad esclusione del periodo in
cui l’assegno e` stato fruito in coincidenza
con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso.
La titolarita` dell’assegno non e` compatibile
con la partecipazione a corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca
con borsa o specializzazione medica, in Italia
o all’estero, e comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per il dipendente
in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano
le modalita` di conferimento degli assegni
con apposito regolamento, prevedendo la
possibilita` di attribuire gli stessi mediante le
seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo
alle aree scientifiche di interesse dell’ateneo,
seguito dalla presentazione direttamente
dai candidati dei progetti di ricerca,
corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati
da parte di un’unica commissione che
puo` avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, di esperti revisori di
elevata qualificazione italiani o stranieri
esterni all’ateneo, e che formula, sulla base
dei punteggi attribuiti, una graduatoria per
ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite
dall’ateneo.
5. Agli assegni di cui al presente articolo
si applicano, in materia fiscale, le disposizioni
di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche´, in materia previdenziale,
quelle di cui all’articolo 2, commi
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, in materia
di astensione obbligatoria per maternita`,
le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di
congedo per malattia, l’articolo 1, comma
– 24 –
788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
6. L’importo degli assegni di cui al presente
articolo e` determinato dall’ateneo, sulla
base di un importo minimo stabilito con decreto
del Ministro.
7. Gli assegni non danno luogo a diritti in
ordine all’accesso al ruoli dei soggetti di cui
al comma 1.
8. La durata complessiva dei rapporti instaurati
con i titolari degli assegni di cui al
presente articolo e dei contratti di cui all’articolo
21, intercorsi anche con atenei diversi,
statali, non statali o telematici, nonche´ con
gli enti di cui al comma 1 del presente articolo,
con il medesimo soggetto, non puo` in
ogni caso superare i dieci anni, anche non
continuativi. Ai fini della durata dei predetti
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita` o per motivi di salute
secondo la normativa vigente.
Art. 20.
(Contratti per attivita` di insegnamento)
1. Le universita`, anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre
1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo
gratuito o oneroso, per attivita` di insegnamento
al fine di avvalersi della collaborazione
di esperti di alta qualificazione in possesso
di un significativo curriculum scientifico
o professionale. I predetti contratti
sono stipulati dal rettore, su proposta dei
competenti organi accademici. I contratti a
titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente
con soggetti in possesso di un reddito
da lavoro autonomo o dipendente, fermi
restando i requisiti richiesti.
2. Fermo restando l’affidamento a titolo
oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento
al personale docente e ricercatore universitario,
le universita` possono, altresı`, stipulare
contratti a titolo oneroso, nell’ambito
delle proprie disponibilita` di bilancio, per
fare fronte a specifiche esigenze didattiche,
anche integrative, con soggetti in possesso
di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca,
della specializzazione medica, dell’abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all’estero, costituisce titolo preferenziale
ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti.
I contratti sono attribuiti previo espletamento
di procedure disciplinate con regolamenti
di ateneo, che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicita`
degli atti. Il trattamento economico spettante
ai titolari dei predetti contratti e` determinato,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
Art. 21.
(Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, al fine di svolgere attivita`
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, le universita`
possono stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo,
le modalita` di svolgimento delle attivita`
di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti nonche´ delle attivita` di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle
universita` con regolamento ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto
dei princı`pi enunciati dalla Carta europea
dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle comunita` europee
– 25 –
n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente
dei seguenti criteri:
a) pubblicita` dei bandi sul sito dell’ateneo
e su quelli del Ministero e dell’Unione
europea; specificazione del settore concorsuale
e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu` settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e
i doveri e sul relativo trattamento economico
e previdenziale;
b) ammissione alle procedure dei possessori
del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente, ovvero, per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica, nonche
´ di eventuali ulteriori requisiti definiti nel
regolamento di ateneo, con esclusione dei
soggetti gia` assunti a tempo indeterminato
come professori universitari di prima o di seconda
fascia o come ricercatori, ancorche´
cessati dal servizio. E ` richiesto il superamento
di una prova di adeguata conoscenza
di almeno una lingua straniera;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche
e del curriculum complessivo dei candidati,
con attribuzione di un punteggio numerico
accompagnato da sintetica motivazione
per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni
presentati dai candidati, secondo parametri
e criteri definiti con decreto del Ministro;
d) formulazione della proposta di chiamata
da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori
di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio
di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili
per soli due anni, per una sola volta, previa
positiva valutazione delle attivita` didattiche
e di ricerca svolte, effettuata sulla base
di modalita`, criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono
essere stipulati con il medesimo soggetto
anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati
a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi
contratti in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a),
possono prevedere il regime di tempo pieno
o di tempo definito, con un impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita`
di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, pari rispettivamente a 350
ovvero a 200 ore. I contratti di cui al comma
3, lettera b), sono stipulati esclusivamente
con regime di tempo pieno.
5. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, nel terzo anno di contratto
di cui al comma 3, lettera b), l’universita`
valuta il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l’abilitazione scientifica di
cui all’articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell’articolo 17. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto,
alla scadenza dello stesso, e` inquadrato nel
ruolo dei professori associati. La valutazione
si svolge in conformita` agli standard qualitativi
individuati con apposito regolamento di
ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto
del Ministro. La programmazione di
cui all’articolo 17, comma 2, assicura la disponibilita`
delle risorse necessarie in caso
di esito positivo della procedura di valutazione.
Alla procedura e` data pubblicita` sul
sito dell’ateneo. L’espletamento del contratto
costituisce titolo preferenziale nell’ammissione
ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
6. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 17, comma 2, dalla
data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo,
la procedura di cui al comma 5 puo` es–
26 –
sere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
professore di prima e seconda fascia di professori
di seconda fascia e ricercatori a
tempo indeterminato in servizio nell’universita`
medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione
scientifica di cui all’articolo 16. A
tal fine le universita` possono utilizzare fino
alla meta` delle risorse equivalenti a quelle
necessarie per coprire i posti disponibili di
professore di ruolo. A decorrere dal settimo
anno l’universita` puo` utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta` dei posti disponibili
di professore di ruolo per le chiamate
di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
19, comma 8.
8. Il trattamento economico spettante ai
destinatari dei contratti di cui al comma 3,
lettera a), e` pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a seconda del
regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento
annuo lordo onnicomprensivo e` pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno elevato fino a un massimo
del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai
ruoli.
Art. 22.
(Collocamento a riposo dei professori
e dei ricercatori)
1. L’articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori
e ricercatori universitari. I provvedimenti
adottati dalle universita` ai sensi della
predetta norma decadono alla data di entrata
in vigore della presente legge, ad eccezione
di quelli che hanno gia` iniziato a produrre i
loro effetti.
Art. 23.
(Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali
che prevedono l’utilizzo reciproco
di lettori, le universita` possono conferire a
studiosi stranieri in possesso di qualificata e
comprovata professionalita` incarichi annuali
rinnovabili per lo svolgimento di attivita` finalizzate
alla diffusione della lingua e della
cultura del Paese di origine e alla cooperazione
internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono
conferiti con decreto rettorale, previa delibera
degli organi accademici competenti.
Con decreto del Ministro, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalita` per il conferimento degli incarichi,
ivi compreso il trattamento economico
a carico degli accordi di cui al comma
1.
Art. 24.
(Anagrafe degli studenti)
1. All’articolo 1-bis, comma 1, alinea, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, le parole: «, in particolare,
» sono soppresse.
Art. 25.
(Norme transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
– 27 –
legge, per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista
di ricerca, le universita` possono avviare
esclusivamente le procedure previste
dal presente titolo.
2. Le universita` continuano ad avvalersi
delle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge in materia di
assunzione in servizio, fino alla adozione
dei regolamenti di cui all’articolo 17, comma
1.
3. Coloro che hanno conseguito l’idoneita`
per i ruoli di professore associato e ordinario
possono comunque essere ancora assunti per
tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fino alla durata della loro idoneita`
prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge
4 novembre 2005, n. 230.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 21,
comma 3, lettera b), si applicano altresı` a coloro
che hanno usufruito dei contratti stipulati
ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
citata legge n. 230 del 2005.
5. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro,
con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute provvede alla rideterminazione
del numero dei posti disponibili nei
corsi di laurea in medicina e chirurgia e
alla loro distribuzione su base regionale anche
al fine di riequilibrare l’offerta formativa
in relazione al fabbisogno di personale medico
del bacino territoriale di riferimento.
6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, al primo periodo,
dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti:
«o nell’ambito di specifici programmi
di ricerca finanziati dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca
» e, dopo la parola: «universitarie»
sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il
secondo periodo e` soppresso; al quarto periodo,
le parole: «A tal fine» sono sostituite
dalle seguenti: «A tali fini».
7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei
professori di cui all’articolo 17 della presente
legge l’idoneita` conseguita ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e` equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata
della stessa di cui all’articolo 1, comma
1, lettera g), della medesima legge.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398;
b) l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
c) l’articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l’articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui all’articolo 16,
comma 2, della presente legge, e` abrogato
il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
10. Fino all’anno 2015 la laurea magistrale
o equivalente, unitamente ad un curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento
di attivita` di ricerca, e` titolo valido
per la partecipazione alla procedure pubbliche
di selezione relative ai contratti di cui all’articolo
21.
11. All’onere derivante dall’applicazione
dell’articolo 5, comma 3, lettera f), si
provvede nel limite massimo di 10 milioni
di euro per l’anno 2010 e di 1 milione di
euro per l’anno 2011 mediante corrispondente
riduzione per i medesimi anni dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo
5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370. All’onere derivante dall’articolo
19, comma 5, valutato in 20 milioni di
euro annui, a decorrere dall’anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell’importo dei rimborsi di cui all’articolo
1, comma 5, primo periodo, della legge 3
giugno 1999, n. 157. Al comma 6 del medesimo
articolo 1 della legge n. 157 del
1999, il quarto periodo e` soppresso. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e`
– 28 –
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall’attuazione delle rimanenti disposizioni
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
IL PRESIDENTE
(Stato giuridico dei professori
e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e
dei ricercatori e` a tempo pieno o a tempo definito.
Ai fini della rendicontazione dei progetti
di ricerca, la quantificazione figurativa
delle attivita` annue di ricerca, di studio e
di insegnamento, con i connessi compiti preparatori
e di verifica, e organizzativi, e` pari a
1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori
e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attivita` di ricerca
e di aggiornamento scientifico e, sulla base
di criteri e modalita` stabiliti con regolamento
di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente
a compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato,
nonche´ ad attivita` di verifica dell’apprendimento,
non meno di 350 ore in regime di
tempo pieno e non meno di 250 ore in regime
di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita` di
ricerca e di aggiornamento scientifico e,
sulla base di criteri e modalita` stabiliti con
regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento
e il tutorato, nonche´ ad attivita`
di verifica dell’apprendimento, fino ad un
massimo di 350 ore in regime di tempo
pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime
di tempo definito. E`
fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 11, primo e
secondo periodo, della legge 4 novembre
2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a
tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo
ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo
50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai
sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, nonche´ ai professori incaricati
stabilizzati.
4. L’opzione per l’uno o l’altro regime di
cui al comma 1 e` esercitata su domanda dell’interessato
all’atto della presa di servizio
ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’altro
regime, con domanda da presentare al
rettore almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno
accademico dal quale far decorrere
l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere
il regime prescelto per almeno un anno accademico.
5. Le modalita` per la certificazione dell’effettivo
svolgimento della attivita` didattica
e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di
ateneo, che prevede altresı` la differenziazione
dei compiti didattici in relazione alle
diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia
di insegnamento, nonche´ in relazione
all’assunzione da parte del docente di specifici
incarichi di responsabilita` gestionale o di
ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva
delle universita` a valutare positivamente o
negativamente le attivita` dei singoli docenti
e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell’attivita` di
ricerca ai fini del comma 6.
6. In caso di valutazione negativa ai sensi
del comma 5, i professori e i ricercatori sono
esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione
e progressione di carriera del personale
accademico, nonche´ dagli organi di valutazione
dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e ricercatore
e` incompatibile con l’esercizio del commercio
e dell’industria fatta salva la possibilita`
di costituire societa` con caratteristiche di
spin off o di start up universitari, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita` formali, nei limiti temporali
e secondo la disciplina in materia dell’ateneo
di appartenenza, nel rispetto dei criteri
definiti con regolamento adottato con decreto
del Ministro ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
– 14 –
n. 400. L’esercizio di attivita` libero-professionale
e` incompatibile con il regime di
tempo pieno. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 11 del presente articolo.
8. I professori e i ricercatori a tempo
pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente
attivita` anche retribuite di valutazione e di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale,
attivita` di collaborazione scientifica
e di consulenza, attivita` di comunicazione
e divulgazione scientifica e culturale,
nonche´ attivita` pubblicistiche ed editoriali. I
professori e i ricercatori a tempo pieno possono
altresı` svolgere, previa autorizzazione
del rettore, funzioni didattiche e di ricerca,
nonche´ compiti istituzionali e gestionali
senza vincolo di subordinazione presso enti
pubblici e privati, purche´ non si determinino
situazioni di conflitto di interesse con l’universita`
di appartenenza e purche´ cio` sia compatibile
con l’adempimento dei loro obblighi
istituzionali.
9. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attivita` didattica e di ricerca
anche presso un altro ateneo, sulla
base di una convenzione tra i due atenei finalizzata
al conseguimento di obiettivi di comune
interesse. La convenzione stabilisce altresı`,
con l’accordo dell’interessato, le modalita`
di ripartizione tra i due atenei dell’impegno
annuo dell’interessato, dei relativi oneri
stipendiali e delle modalita` di valutazione
di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente
non superiore a cinque anni l’impegno
puo` essere totalmente svolto presso il
secondo ateneo, che provvede alla corresponsione
degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato
esercita il diritto di elettorato attivo
e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini
della valutazione delle attivita` di ricerca e
delle politiche di reclutamento degli atenei,
l’apporto dell’interessato e` ripartito in proporzione
alla durata e alla quantita` dell’impegno
in ciascuno di essi.
10. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita` libero-professionali
e di lavoro autonomo anche continuative,
purche´ non determinino situazioni di
conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza.
Lo statuto di ateneo stabilisce
eventuali condizioni di incompatibilita` dei
professori a tempo definito rispetto alle cariche
accademiche. Possono altresı` svolgere
attivita` didattica e di ricerca presso universita`
o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione
del rettore che valuta la compatibilita` con
l’adempimento degli obblighi istituzionali.
In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita`
di ricerca e delle politiche di reclutamento
degli atenei, l’apporto dell’interessato
e` considerato in proporzione alla durata e
alla quantita` dell’impegno reso nell’ateneo
di appartenenza.
11. Per il personale universitario sanitario
medico e non medico, in regime di tempo
pieno ovvero di tempo definito, in caso di
svolgimento delle attivita` assistenziali per
conto del Servizio sanitario nazionale, restano
fermi lo speciale trattamento aggiuntivo
nonche´ la disciplina in materia di attivita`
libero-professionale intramuraria ed extramuraria
previsti dalle disposizioni in vigore.
12. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso
delle attivita` didattiche, di ricerca e
gestionali svolte, unitamente alla richiesta
di attribuzione dello scatto stipendiale di
cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, fermo restando quanto previsto in materia
dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
La valutazione del complessivo impegno didattico,
di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione
degli scatti triennali di cui all’articolo
8 e` di competenza delle singole universita`
secondo quanto stabilito nei regolamenti
di ateneo. In caso di valutazione negativa, la
richiesta di attribuzione dello scatto puo` es–
15 –
sere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata
attribuzione dello scatto, la somma corrispondente
e` conferita al Fondo di ateneo
per la premialita` dei professori e dei ricercatori
di cui all’articolo 9.
Art. 7.
(Norme in materia di mobilita` dei professori
e dei ricercatori)
1. In deroga all’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, i professori universitari possono, a
domanda, essere collocati per un periodo
massimo di cinque anni, anche consecutivi,
in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attivita` presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale,
i quali provvedono anche al relativo
trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 e` disposto dal rettore, sentite le
strutture di afferenza del docente, e ad esso
si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del
1980. E`
ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell’interessato,
ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Quando l’incarico e` espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione
dei periodi contributivi e` a carico
dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione
di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita` interuniversitaria
del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio
presso atenei aventi sede in altra regione rispetto
a quella della sede di provenienza, o
nella stessa regione se previsto da un accordo
di programma approvato dal Ministero
ovvero, a seguito delle procedure di cui all’articolo
3, in una sede diversa da quella
di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi
finanziari, a carico del fondo di finanziamento
ordinario.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori,
i ricercatori di ruolo e i ricercatori
a tempo determinato responsabili di progetti
di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’universita`
di appartenenza conservano la titolarita`
dei progetti e dei relativi finanziamenti,
ove scientificamente possibile e con
l’accordo del committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti
criteri e modalita` per favorire, senza nuovi
o maggiori oneti per la finanza pubblica, la
mobilita` interregionale dei professori universitari
che hanno prestato servizio presso corsi
di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure
di razionalizzazione dell’offerta didattica.
Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo, tenendo
conto anche delle disposizioni recate
in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, adotta un regolamento ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina
del trattamento economico dei professori
e dei ricercatori universitari gia` in
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti
fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, come determinato dagli articoli
36, 38 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo
le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione
biennale per classi e scatti di stipendio in
progressione triennale;
– 16 –
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal
primo scatto successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. E`
abrogato il comma 3 dell’articolo
3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo
adotta un regolamento ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la rimodulazione, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, della
progressione economica e dei relativi importi,
anche su base premiale, per i professori
e i ricercatori assunti ai sensi della
presente legge, secondo le seguenti norme
regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato
e di conferma rispettivamente per i professori
di prima fascia e per i professori di
seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione
di carriera e conseguente rivalutazione
del trattamento iniziale;
c) possibilita`, per i professori e i ricercatori
nominati secondo il regime previgente,
di optare per il regime di cui al presente
comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo
sono adottati su proposta del Ministro, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
Art. 9.
(Fondo per la premialita`)
1. E ` istituito un Fondo di ateneo per la
premialita` di professori e ricercatori in attuazione
di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 16, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all’articolo
6, comma 12, ultimo periodo, della
presente legge. Ulteriori somme possono essere
attribuite a ciascuna universita` con decreto
del Ministro, in proporzione alla valutazione
dei risultati raggiunti effettuata dall’ANVUR.
Il Fondo puo` essere integrato
dai singoli atenei anche con una quota dei
proventi delle attivita` conto terzi ovvero
con finanziamenti pubblici o privati. In tal
caso, le universita` possono prevedere, con
appositi regolamenti, compensi aggiuntivi
per il personale docente e tecnico amministrativo
che contribuisce all’acquisizione di
commesse conto terzi ovvero di finanziamenti
privati, nei limiti delle risorse del
Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici
e comunque in misura non superiore
al 10 per cento della commessa o del finanziamento
acquisito.
Art. 10.
(Competenza disciplinare)
1. Presso ogni universita` e` istituito un collegio
di disciplina, composto esclusivamente
da professori universitari in regime di tempo
pieno e da ricercatori a tempo indeterminato
in regime di tempo pieno, secondo modalita`
definite dallo statuto, competente a svolgere
la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari
e ad esprimere in merito parere conclusivo.
Il collegio opera secondo il principio
del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
La partecipazione al collegio di disciplina
non da` luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita` o rimborsi
spese.
2. L’avvio del procedimento disciplinare
spetta al rettore che, per ogni fatto che
possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione
piu` grave della censura tra quelle
previste dall’articolo 87 del testo unico
delle leggi sull’istruzione superiore di cui
– 17 –
al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
entro trenta giorni dal momento della conoscenza
dei fatti, trasmette gli atti al collegio
di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore
ovvero un suo delegato, nonche´ il professore
o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare,
eventualmente assistito da un difensore
di fiducia, entro trenta giorni esprime parere
sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione
alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare
sia in relazione al tipo di sanzione
da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di
amministrazione per l’assunzione delle conseguenti
deliberazioni. Il procedimento davanti
al collegio resta disciplinato dalla normativa
vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del
parere, il consiglio di amministrazione infligge
la sanzione ovvero dispone l’archiviazione
del procedimento, conformemente
al parere espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione
di cui al comma 4 non intervenga
nel termine di centottanta giorni dalla data
di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.
Il termine e` sospeso fino alla
ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel
caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione dello stesso
che ne impediscono il regolare funzionamento.
Il termine e` altresı` sospeso, per
non piu` di due volte e per un periodo non
superiore a sessanta giorni in relazione a
ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga
di dover acquisire ulteriori atti o documenti
per motivi istruttori. Il rettore e` tenuto a
dare esecuzione alle richieste istruttorie
avanzate dal collegio.
6. E`abrogato l’articolo 3 della legge 16
gennaio 2006, n. 18.
Art. 11.
(Interventi perequativi
per le universita` statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare
il processo di riequilibrio delle universita`
statali e tenuto conto della primaria
esigenza di assicurare la copertura delle
spese fisse di personale di ruolo entro i limiti
della normativa vigente, una quota pari almeno
all’1,5 per cento del fondo di finanziamento
ordinario e delle eventuali assegnazioni
destinate al funzionamento del sistema
universitario e` destinata ad essere ripartita tra
le universita` che, sulla base delle differenze
percentuali del valore del fondo di finanziamento
ordinario consolidato del 2010, presentino
una situazione di sottofinanziamento
superiore al 5 per cento rispetto al modello
per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario elaborato dai competenti
organismi di valutazione del sistema universitario.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto
alla ripartizione della percentuale di
cui al comma 1.
Art. 12.
(Universita` non statali
legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra
la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento
di risultati di particolare rilievo
nel campo della didattica e della ricerca,
una quota non inferiore al 10 per cento dell’ammontare
complessivo dei contributi di
cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi
alle universita` non statali legalmente riconosciute,
con progressivi incrementi negli anni
successivi, e` ripartita sulla base di criteri, determinati
con decreto del Ministro, sentita
l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del de–
18 –
creto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono
disposti annualmente, con decreto del Ministro,
in misura compresa tra il 2 per cento
e il 4 per cento dell’ammontare complessivo
dei contributi relativi alle universita` non statali,
determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati
conseguiti nel miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse.
Art. 13.
(Misure per la qualita`
del sistema universitario)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), e` aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla
presente lettera, sono presi in considerazione
i parametri relativi all’incidenza del costo del
personale sulle risorse complessivamente disponibili,
nonche´ il numero e l’entita` dei
progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale
assegnati all’ateneo»;
b) dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1
sono disposti annualmente, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita` e
della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5
per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata
tenendo conto delle risorse complessivamente
disponibili e dei risultati conseguiti
nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
nell’utilizzo delle risorse».
Art. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All’articolo 2, comma 147, del decretolegge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, la parola: «sessanta» e` sostituita
dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento
deve essere effettuato esclusivamente
sulla base delle competenze dimostrate
da ciascuno studente. Sono escluse
forme di riconoscimento attribuite collettivamente
».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri
competenti, sono definite le modalita` attuative
e le eventuali deroghe debitamente motivate
alle disposizioni di cui al comma 1,
anche con riferimento al limite massimo
di crediti riconoscibili in relazione alle attivita`
formative svolte nei cicli di studio
presso gli istituti di formazione della pubblica
amministrazione, nonche´ alle altre conoscenze
e abilita` maturate in attivita` formative
di livello post-secondario, alla cui
progettazione e realizzazione l’universita`
abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al
comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento
dei crediti acquisiti dallo studente a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti
tecnici superiori di cui al capo II del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, definiti
ai sensi dell’articolo 69, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell’ambito
dei progetti attuati con le universita` attraverso
le federazioni di cui all’articolo 3
della presente legge.
– 19 –
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
Art. 15.
(Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro,
con proprio decreto di natura non regolamentare,
sentito il Consiglio universitario
nazionale (CUN), definisce, secondo criteri
di affinita`, i settori concorsuali in relazione
ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell’abilitazione di cui all’articolo
16. I settori concorsuali sono raggruppati
in macrosettori concorsuali. Ciascun settore
concorsuale puo` essere articolato in settori
scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli
articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge,
nonche´ per la definizione degli ordinamenti
didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e
seguenti, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in
sede di prima applicazione, almeno cinquanta
professori di prima fascia e, a regime,
almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono
definite le modalita` di revisione dei settori
concorsuali e dei relativi settori scientificodisciplinari
con cadenza almeno quinquennale.
Art. 16.
(Istituzione dell’abilitazione
scientifica nazionale)
1. E ` istituita l’abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione
». L’abilitazione ha durata quadriennale
e richiede requisiti distinti per le funzioni di
professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione
attesta la qualificazione scientifica
che costituisce requisito necessario per
l’accesso alla prima e alla seconda fascia
dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con
uno o piu` regolamenti emanati ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sono
disciplinate le modalita` di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione,
in conformita` ai criteri di cui
al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con
motivato giudizio fondato sulla valutazione
analitica dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del
contributo individuale alle attivita` di ricerca
e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni
e per area disciplinare, definiti con decreto
del Ministro;
b) meccanismi di verifica quinquennale
dell’adeguatezza e congruita` dei criteri e parametri
di cui alla lettera a) e di revisione o
adeguamento degli stessi con apposito decreto
ministeriale;
c) l’indizione, con frequenza annuale,
delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;
– 20 –
d) i termini e le modalita` di espletamento
delle procedure di abilitazione, distinte
per settori concorsuali, e l’individuazione
di modalita`, anche informatiche, idonee
a consentire la conclusione delle stesse
entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia
della pubblicita` degli atti e dei giudizi
espressi dalle commissioni giudicatrici;
e) l’istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita`
di bilancio degli atenei, di un’unica
commissione nazionale di durata biennale
per le procedure di abilitazione alle funzioni
di professore di prima e di seconda fascia,
mediante sorteggio di quattro commissari
all’interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio
di un commissario all’interno di una
lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di
esperti di pari livello in servizio presso universita`
di un Paese aderente all’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE). La partecipazione alla commissione
nazionale di cui al presente comma
non da` luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti ed indennita`;
f) il divieto che della commissione di
cui alla lettera e) faccia parte piu` di un commissario
della stessa universita`; la possibilita`
che i commissari in servizio presso atenei
italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati
dalla ordinaria attivita` didattica, nell’ambito
della programmazione didattica e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la
corresponsione ai commissari in servizio all’estero
di un compenso determinato con decreto
non regolamentare del Ministro, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
g) l’effettuazione del sorteggio di cui
alla lettera e) all’interno di liste, una per ciascun
settore concorsuale e contenente i nominativi
dei professori ordinari appartenenti
allo stesso che hanno presentato domanda
per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita` scientifica
complessiva, con particolare riferimento
all’ultimo quinquennio; l’inclusione
nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 5,
ed in possesso di un curriculum, reso pubblico
per via telematica, coerente con i criteri
e i parametri di cui alla lettera a) del presente
comma, riferiti alla fascia e al settore
di appartenenza;
h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura
che della commissione faccia parte almeno
un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscano almeno
trenta professori ordinari; la commissione
puo` acquisire pareri scritti pro veritate sull’attivita`
scientifica dei candidati da parte
di esperti revisori in possesso delle caratteristiche
di cui alla lettera g); i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu` di una commissione
di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione
del mandato, di commissioni per il
conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque
settore concorsuale;
l) la preclusione, in caso di mancato
conseguimento dell’abilitazione, a partecipare
alle procedure indette nel biennio successivo
per l’attribuzione della stessa o per
l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione
superiore;
m) la valutazione dell’abilitazione come
titolo preferenziale per l’attribuzione dei
contratti di insegnamento di cui all’articolo
20, comma 2;
n) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell’abilitazione presso universita`
dotate di idonee strutture e l’individuazione
delle procedure per la scelta delle
stesse; le universita` prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al
funzionamento di ciascuna commissione; di
tale onere si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario.
– 21 –
4. Il conseguimento dell’abilitazione
scientifica non costituisce titolo di idoneita`
ne´ da` alcun diritto relativamente al reclutamento
in ruolo o alla promozione presso
un’universita` al di fuori delle procedure previste
dall’articolo 17.
Art. 17.
(Chiamata dei professori)
1. Le universita`, con proprio regolamento
adottato ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, disciplinano la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia nel rispetto
dei principi enunciati dalla Carta europea
dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle Comunita` europee
n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente
dei seguenti criteri:
a) pubblicita` del procedimento di chiamata
sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero
e dell’Unione europea; specificazione
del settore concorsuale e di un eventuale profilo
esclusivamente tramite indicazione di
uno o piu` settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento
economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 25,
comma 7, di studiosi in possesso dell’abilitazione
per il settore concorsuale e per le funzioni
oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purche´ non gia` titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti
per la chiamata di professori di
prima e di seconda fascia possono partecipare
altresı` i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia` in servizio
alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche´ gli studiosi stabilmente impegnati
all’estero in attivita` di ricerca o insegnamento
a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando,
sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministro, sentito il CUN;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche
e del curriculum degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita` possono accertare,
oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante,
anche le competenze linguistiche
necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche
dei corsi di studio in lingua estera;
d) formulazione della proposta di chiamata
da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori
di prima fascia e approvazione della
stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell’ambito delle disponibilita` di bilancio
di ciascun ateneo i procedimenti per la
chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia di cui al comma 1, nonche´ per l’attribuzione
dei contratti di cui all’articolo 21, di
ciascun ateneo statale sono effettuati sulla
base della programmazione triennale di cui
all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-
ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, nonche´ delle disposizioni
di cui all’articolo 5, comma 4, lettera
d), della presente legge. La programmazione
assicura la sostenibilita` nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti
dall’attribuzione degli scatti stipendiali,
dagli incrementi annuali e dalla dinamica di
progressione di carriera del personale. La
programmazione assicura altresı` la copertura
finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall’articolo 21, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di
professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione
dei contratti di cui all’articolo 21 possono
essere a carico totale di altri soggetti
pubblici e di soggetti privati, previa stipula
di convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari
del secondo contratto di cui all’articolo 21,
– 22 –
comma 5, ovvero di durata almeno pari a
quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna universita` statale, nell’ambito
della programmazione triennale, vincola le
risorse corrispondenti ad almeno un quinto
dei posti disponibili di professore di ruolo
alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio
non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari nell’universita`
stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti
di ricerca delle universita`, qualunque ne sia
l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita`
di ricerca presso le universita` sono riservati
esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di
cui all’articolo 19;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di
ricerca, nonche´ a studenti di corsi di laurea
magistrale nell’ambito di specifiche attivita`
formative;
d) ai professori a contratto di cui all’articolo
20;
e) al personale tecnico-amministrativo
in servizio a tempo indeterminato presso le
universita` purche´ in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese,
ovvero a titolari di borse di studio o
di ricerca banditi da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche´ sulla base di specifiche
convenzioni e senza oneri finanziari
per l’universita` ad eccezione dei costi diretti
relativi allo svolgimento dell’attivita` di ricerca
e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali,
e allo svolgimento delle relative attivita`
si applicano le norme previste dai relativi
bandi.
Art. 18.
(Valutazione tra pari per la selezione dei
progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare, di concerto con
il Ministro e con il Ministro della salute, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede, a valere
sulle risorse finanziarie umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente,
per un periodo sperimentale di tre anni ad
applicare il principio della tecnica di valutazione
tra pari, svolta da comitati composti
per almeno un terzo da professionisti operanti
all’estero, ai fini della selezione di tutti
i progetti di ricerca, finanziati a carico delle
risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e a carico del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica,
di cui all’articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando
la possibilita` di una disciplina particolare
in relazione al Fondo per le agevolazioni
alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano
ferme le norme di cui all’articolo 1, commi
814 e 815, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo
2, commi 313, 314 e 315, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Sono altresı` fatti
salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio
della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli
gia` previsti di destinazione di quote dei suddetti
stanziamenti in favore di determinati
settori, ambiti di soggetti o finalita`.
2. All’articolo 2, comma 313, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«italiana o straniera,» sono inserite le
seguenti: «in maggioranza».
– 23 –
Art. 19.
(Assegni di ricerca)
1. Le universita`, le istituzioni e gli enti
pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonche´ le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e` stato riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai
sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, nell’ambito delle relative
disponibilita` di bilancio, possono conferire
assegni per lo svolgimento di attivita` di ricerca.
I bandi, resi pubblici anche per via telematica
sui siti dell’ateneo, del Ministero e
dell’Unione europea, contengono informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale
spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni
studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attivita`
di ricerca, con esclusione del personale
di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il
dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito
all’estero ovvero, per i settori interessati,
il titolo di specializzazione di area medica
corredato da una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio
per l’ammissione al bando.
3. Gli assegni possono avere una durata
compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili
e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attivita` di ricerca dei titolari. La durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi
del presente articolo, compresi gli eventuali
rinnovi, non puo` comunque essere superiore
a quattro anni, ad esclusione del periodo in
cui l’assegno e` stato fruito in coincidenza
con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso.
La titolarita` dell’assegno non e` compatibile
con la partecipazione a corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca
con borsa o specializzazione medica, in Italia
o all’estero, e comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per il dipendente
in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano
le modalita` di conferimento degli assegni
con apposito regolamento, prevedendo la
possibilita` di attribuire gli stessi mediante le
seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo
alle aree scientifiche di interesse dell’ateneo,
seguito dalla presentazione direttamente
dai candidati dei progetti di ricerca,
corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati
da parte di un’unica commissione che
puo` avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, di esperti revisori di
elevata qualificazione italiani o stranieri
esterni all’ateneo, e che formula, sulla base
dei punteggi attribuiti, una graduatoria per
ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite
dall’ateneo.
5. Agli assegni di cui al presente articolo
si applicano, in materia fiscale, le disposizioni
di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche´, in materia previdenziale,
quelle di cui all’articolo 2, commi
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, in materia
di astensione obbligatoria per maternita`,
le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di
congedo per malattia, l’articolo 1, comma
– 24 –
788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
6. L’importo degli assegni di cui al presente
articolo e` determinato dall’ateneo, sulla
base di un importo minimo stabilito con decreto
del Ministro.
7. Gli assegni non danno luogo a diritti in
ordine all’accesso al ruoli dei soggetti di cui
al comma 1.
8. La durata complessiva dei rapporti instaurati
con i titolari degli assegni di cui al
presente articolo e dei contratti di cui all’articolo
21, intercorsi anche con atenei diversi,
statali, non statali o telematici, nonche´ con
gli enti di cui al comma 1 del presente articolo,
con il medesimo soggetto, non puo` in
ogni caso superare i dieci anni, anche non
continuativi. Ai fini della durata dei predetti
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita` o per motivi di salute
secondo la normativa vigente.
Art. 20.
(Contratti per attivita` di insegnamento)
1. Le universita`, anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre
1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo
gratuito o oneroso, per attivita` di insegnamento
al fine di avvalersi della collaborazione
di esperti di alta qualificazione in possesso
di un significativo curriculum scientifico
o professionale. I predetti contratti
sono stipulati dal rettore, su proposta dei
competenti organi accademici. I contratti a
titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente
con soggetti in possesso di un reddito
da lavoro autonomo o dipendente, fermi
restando i requisiti richiesti.
2. Fermo restando l’affidamento a titolo
oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento
al personale docente e ricercatore universitario,
le universita` possono, altresı`, stipulare
contratti a titolo oneroso, nell’ambito
delle proprie disponibilita` di bilancio, per
fare fronte a specifiche esigenze didattiche,
anche integrative, con soggetti in possesso
di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca,
della specializzazione medica, dell’abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all’estero, costituisce titolo preferenziale
ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti.
I contratti sono attribuiti previo espletamento
di procedure disciplinate con regolamenti
di ateneo, che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicita`
degli atti. Il trattamento economico spettante
ai titolari dei predetti contratti e` determinato,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
Art. 21.
(Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, al fine di svolgere attivita`
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, le universita`
possono stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo,
le modalita` di svolgimento delle attivita`
di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti nonche´ delle attivita` di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle
universita` con regolamento ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto
dei princı`pi enunciati dalla Carta europea
dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle comunita` europee
– 25 –
n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente
dei seguenti criteri:
a) pubblicita` dei bandi sul sito dell’ateneo
e su quelli del Ministero e dell’Unione
europea; specificazione del settore concorsuale
e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu` settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e
i doveri e sul relativo trattamento economico
e previdenziale;
b) ammissione alle procedure dei possessori
del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente, ovvero, per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica, nonche
´ di eventuali ulteriori requisiti definiti nel
regolamento di ateneo, con esclusione dei
soggetti gia` assunti a tempo indeterminato
come professori universitari di prima o di seconda
fascia o come ricercatori, ancorche´
cessati dal servizio. E ` richiesto il superamento
di una prova di adeguata conoscenza
di almeno una lingua straniera;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche
e del curriculum complessivo dei candidati,
con attribuzione di un punteggio numerico
accompagnato da sintetica motivazione
per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni
presentati dai candidati, secondo parametri
e criteri definiti con decreto del Ministro;
d) formulazione della proposta di chiamata
da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori
di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio
di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili
per soli due anni, per una sola volta, previa
positiva valutazione delle attivita` didattiche
e di ricerca svolte, effettuata sulla base
di modalita`, criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono
essere stipulati con il medesimo soggetto
anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati
a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi
contratti in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a),
possono prevedere il regime di tempo pieno
o di tempo definito, con un impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita`
di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, pari rispettivamente a 350
ovvero a 200 ore. I contratti di cui al comma
3, lettera b), sono stipulati esclusivamente
con regime di tempo pieno.
5. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, nel terzo anno di contratto
di cui al comma 3, lettera b), l’universita`
valuta il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l’abilitazione scientifica di
cui all’articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell’articolo 17. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto,
alla scadenza dello stesso, e` inquadrato nel
ruolo dei professori associati. La valutazione
si svolge in conformita` agli standard qualitativi
individuati con apposito regolamento di
ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto
del Ministro. La programmazione di
cui all’articolo 17, comma 2, assicura la disponibilita`
delle risorse necessarie in caso
di esito positivo della procedura di valutazione.
Alla procedura e` data pubblicita` sul
sito dell’ateneo. L’espletamento del contratto
costituisce titolo preferenziale nell’ammissione
ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
6. Nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 17, comma 2, dalla
data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo,
la procedura di cui al comma 5 puo` es–
26 –
sere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
professore di prima e seconda fascia di professori
di seconda fascia e ricercatori a
tempo indeterminato in servizio nell’universita`
medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione
scientifica di cui all’articolo 16. A
tal fine le universita` possono utilizzare fino
alla meta` delle risorse equivalenti a quelle
necessarie per coprire i posti disponibili di
professore di ruolo. A decorrere dal settimo
anno l’universita` puo` utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta` dei posti disponibili
di professore di ruolo per le chiamate
di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
19, comma 8.
8. Il trattamento economico spettante ai
destinatari dei contratti di cui al comma 3,
lettera a), e` pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a seconda del
regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento
annuo lordo onnicomprensivo e` pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno elevato fino a un massimo
del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai
ruoli.
Art. 22.
(Collocamento a riposo dei professori
e dei ricercatori)
1. L’articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori
e ricercatori universitari. I provvedimenti
adottati dalle universita` ai sensi della
predetta norma decadono alla data di entrata
in vigore della presente legge, ad eccezione
di quelli che hanno gia` iniziato a produrre i
loro effetti.
Art. 23.
(Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali
che prevedono l’utilizzo reciproco
di lettori, le universita` possono conferire a
studiosi stranieri in possesso di qualificata e
comprovata professionalita` incarichi annuali
rinnovabili per lo svolgimento di attivita` finalizzate
alla diffusione della lingua e della
cultura del Paese di origine e alla cooperazione
internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono
conferiti con decreto rettorale, previa delibera
degli organi accademici competenti.
Con decreto del Ministro, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalita` per il conferimento degli incarichi,
ivi compreso il trattamento economico
a carico degli accordi di cui al comma
1.
Art. 24.
(Anagrafe degli studenti)
1. All’articolo 1-bis, comma 1, alinea, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, le parole: «, in particolare,
» sono soppresse.
Art. 25.
(Norme transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
– 27 –
legge, per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista
di ricerca, le universita` possono avviare
esclusivamente le procedure previste
dal presente titolo.
2. Le universita` continuano ad avvalersi
delle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge in materia di
assunzione in servizio, fino alla adozione
dei regolamenti di cui all’articolo 17, comma
1.
3. Coloro che hanno conseguito l’idoneita`
per i ruoli di professore associato e ordinario
possono comunque essere ancora assunti per
tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fino alla durata della loro idoneita`
prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge
4 novembre 2005, n. 230.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 21,
comma 3, lettera b), si applicano altresı` a coloro
che hanno usufruito dei contratti stipulati
ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
citata legge n. 230 del 2005.
5. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro,
con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute provvede alla rideterminazione
del numero dei posti disponibili nei
corsi di laurea in medicina e chirurgia e
alla loro distribuzione su base regionale anche
al fine di riequilibrare l’offerta formativa
in relazione al fabbisogno di personale medico
del bacino territoriale di riferimento.
6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, al primo periodo,
dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti:
«o nell’ambito di specifici programmi
di ricerca finanziati dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca
» e, dopo la parola: «universitarie»
sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il
secondo periodo e` soppresso; al quarto periodo,
le parole: «A tal fine» sono sostituite
dalle seguenti: «A tali fini».
7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei
professori di cui all’articolo 17 della presente
legge l’idoneita` conseguita ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e` equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata
della stessa di cui all’articolo 1, comma
1, lettera g), della medesima legge.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398;
b) l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
c) l’articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l’articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui all’articolo 16,
comma 2, della presente legge, e` abrogato
il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
10. Fino all’anno 2015 la laurea magistrale
o equivalente, unitamente ad un curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento
di attivita` di ricerca, e` titolo valido
per la partecipazione alla procedure pubbliche
di selezione relative ai contratti di cui all’articolo
21.
11. All’onere derivante dall’applicazione
dell’articolo 5, comma 3, lettera f), si
provvede nel limite massimo di 10 milioni
di euro per l’anno 2010 e di 1 milione di
euro per l’anno 2011 mediante corrispondente
riduzione per i medesimi anni dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo
5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370. All’onere derivante dall’articolo
19, comma 5, valutato in 20 milioni di
euro annui, a decorrere dall’anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell’importo dei rimborsi di cui all’articolo
1, comma 5, primo periodo, della legge 3
giugno 1999, n. 157. Al comma 6 del medesimo
articolo 1 della legge n. 157 del
1999, il quarto periodo e` soppresso. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e`
– 28 –
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall’attuazione delle rimanenti disposizioni
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
IL PRESIDENTE
simona- Moderatori
- Messaggi : 1620
Wrong Points : 3160
Reputazione : 3
Data d'iscrizione : 16.12.10
Età : 52
Re: Cosa ne pensate della Gelmini?
Ma allora sei viva ! Mi fa piacere, eri sparita.
Azz che pappardella ci hai propinato.
Comunque al di là di tutti i cavilli, mi interessa che si debba tornare a studiare e sapere le cose per farsi spazio nella professione.
E senza tanti corsi inconsistenti tanto per far si che ognuno abbia il proprio bell'attestato da poter esporre con orgoglio.
Azz che pappardella ci hai propinato.
Comunque al di là di tutti i cavilli, mi interessa che si debba tornare a studiare e sapere le cose per farsi spazio nella professione.
E senza tanti corsi inconsistenti tanto per far si che ognuno abbia il proprio bell'attestato da poter esporre con orgoglio.
Airone17- Utente
- Messaggi : 25
Wrong Points : 28
Reputazione : 1
Data d'iscrizione : 04.01.11
Re: Cosa ne pensate della Gelmini?
si sono viva ...e non ho letto nulla di quello che ho postato, ma visto che ne parlavate ho ritenuto opportuno inserire il testo visto che per cio che mi concerne di quello che dicono in tv credo che sia vero il 5%
simona- Moderatori
- Messaggi : 1620
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Reputazione : 3
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